Il bullismo: dalle scuole alla rete

Creato il 29 luglio 2011 da Cindi
By Diego D'Agostini

Si chiama cyberbullismo e indica gli atti di bullismo e di molestia effettuati tramite mezzi elettronici (e-mail, messaggeria istantanea, blog, telefoni cellulari, siti web) eseguiti persistentemente da una persona singola o da un gruppo con il deliberato obiettivo di far male o danneggiare un’altra persona che non può facilmente difendersi.


Il fenomeno prende sempre più piede, tanto più che già sono reperibili studi che individuano, in base a precisi elementi distintivi, diverse categorie:

  • flaming (ossia la battaglia verbale online) ovvero lo scambio di violenti e volgari messaggi online da parte di due contendenti che hanno lo stesso potere e che si affrontano “ad armi pari” per una durata temporale delimitata dall’attività online condivisa; 
  • harassment (dall’inglese “molestia”) consistente in messaggi insultanti che vengono inviati ripetutamente nel tempo, attraverso l’uso di email, sms, mms, pubblicazioni moleste su blog, spyware per controllare i movimenti online della vittima, telefonate mute;
  • cyberstalking (o cyber-persecuzione) in ipotesi di molestie particolarmente insistenti e intimidatorie cosicché la vittima inizia a temere per la propria incolumità fisica;

  • denigrazione fenomeno minore del cyberstalking in quanto, a differenza di quest’ultimo, può concretizzarsi in un atto unisussistente capace però di generare effetti denigratori per la reputazione della vittima (per esempio la pubblicazione all’interno di comunità virtuali, forum, messaggistica immediata, blog o siti web di “pettegolezzi” e commenti calunniosi, offensivi, denigratori);
  • impersonation (ossia la sostituzione di persona) che si concretizza nella violazione dell’account di un’altra persona (ottenendo consensualmente la password o riuscendo ad individuarla) al fine di farsi passare per questa e inviare messaggi ingiuriosi che screditino o creino problemi alla persona stessa.

La diffusione di tali condotte spesso è legata al presunto senso di impunità che anima i cyberbulli, forti del presunto anonimato o della convinzione di non essere identificabili e puniti. Tale circostanza risulta, spesso, amplificata dall’alterata percezione della gravità delle azioni compiute. Infatti, la semplicità delle condotte richieste per compiere soprusi informatici (tramite click del mouse) e la comodità in cui si trova l’agente mentre compie tali azioni, riduce grandemente il senso individuale della gravità dell’atto che viene compiuto, distorcendo in definitiva la rappresentazione che le conseguenze di tali azioni producono sugli altri. 

In particolare sono proprio i ragazzi più giovani che tendono a sottostimare maggiormente la gravità delle condotte attuate tramite la Rete, bollando spesso come “scherzo” situazioni che in realtà configurano a tutti gli effetti vere e proprie fattispecie di reato qualificabili come ingiurie o minacce (art. 612 c.p.), stalking (art. 612-bis c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), nonché illecito trattamento di dati personali fonte di responsabilità non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c..

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