Il congedo di maternità: cosa bisogna sapere

Creato il 29 agosto 2014 da Conservazionecordoneombelicale @SorgenteSalute

Diventare mamma è qualcosa di emozionante: la nascita del proprio figlio rappresenta un momento felice in cui la mamma ed il papà finalmente danno forma ai propri sogni ed alle proprie aspettative maturate durante la gravidanza. Tuttavia, per le mamme che lavorano, la maternità può essere anche un periodo difficile e stressante: ecco cosa bisogna sapere per ottenere il congedo di maternità.

Di: Redazione

Il congedo di maternità è un periodo obbligatorio che spetta alle donne lavoratrici in dolce attesa: durante questo periodo, le future mamme possono riposarsi e prendersi cura della propria salute nell’ultima fase della gravidanza; le neo mamme, invece, hanno l’opportunità di rilassarsi e di trascorrere del tempo con il bebè, momento fondamentale in cui si rafforza il legame creatosi nel periodo della gestazione e si gettano le basi per un rapporto genitore-figlio del tutto sereno e rilassato.

Il congedo di maternità è obbligatorio: durante questo periodo le donne in dolce attesa e che lavorano dispongono di un periodo durante il quale, per legge, non devono lavorare.

Ma quali sono le categorie di donne lavoratrici a cui spetta questo periodo di riposo? Quanto dura il congedo di maternità e per quanto tempo può essere esteso?

Il congedo di maternità ha inizio generalmente nei due mesi che precedono la data presunta del parto: questa è una regola che però può essere infranta nel caso in cui la gravidanza sia considerata “a rischio”. Ciò significa che se la donna in dolce attesa ha una gravidanza a rischio, le disposizioni del medico possono essere differenti, e la futura mamma può entrare in congedo anche prima rispetto a quanto indicato. Il periodo di astensione dal lavoro dura generalmente fino a tre mesi dopo la nascita del bambino.

Le categorie di donne in dolce attesa a cui spetta il congedo di maternità sono:

  • lavoratrici domestiche (colf, badanti);
  • donne disoccupate o sospese dal lavoro, solo se il congedo inizia entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro. Se inizia oltre questi 60 giorni, il congedo spetta anche alle lavoratrici con sussidio di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione;
  • lavoratrici dipendenti assicurate all’Inps;
  • lavoratrici per attività di pubblica utilità o socialmente utili;
  • lavoratrici a domicilio;
  • lavoratrici agricole con contratto a tempo indeterminato e determinato;
  • lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps.

Nel corso di questo periodo la donna ha diritto a ricevere un’indennità dell’80% rispetto all’ultima retribuzione percepita prima del periodo di maternità.

Per ulteriori informazioni e dettagli si consiglia di visitare il sito dell’Inps.