
La Suprema Corte ha inoltre stabilito che "la libertà del lavoratore di rifiutare la prestazione oltre l'orario del part time è ininfluente, posto che, come rilevato dalla Corte di merito, l'effettuazione in concreto delle prestazioni richieste, con la continuità delle buste paga, ha evidenziato l'accettazione della nuova regolamentazione, con ogni conseguente effetto obbligatorio, risultandone una modifica non accessoria del sinallagma negoziale".In altre parole, in caso di prolungamento dell'orario di lavoro effettuato reiteratamente nel tempo, risultante tra l'altro dalle buste paga, il contratto part time può trasformarsi in full time per fatti concludenti, a prescindere dalla facoltà del lavoratore di rifiutare la prestazione oltre l'orario inizialmente stabilito.