Il “nuovo” coordinatore per la sicurezza deve essere un soggetto estremamente abile nel progettare fattivamente la sicurezza in cantiere e nel rendere le scelte adottate obblighi tassativi (e se possibile condivisi) per tutti i soggetti partecipanti alla realizzazione dell’opera: questi ultimi sono tenuti a vedere in questo esperto tecnico non un antagonista, bensì un collaboratore in grado di “inventare” le migliori tutele possibili per i lavoratori.
Va detto a questo riguardo che la figura del coordinatore per la sicurezza nel cantiere nel corso degli ultimi anni si è modificata in maniera rilevante. Facendo un rapido passo indietro nel tempo si constata infatti che tramite il recepimento della direttiva comunitaria 92/57/CEE (“Direttiva Cantieri”) fu introdotta per la prima volta la figura del “coordinatore per la sicurezza” provocando un irrigidimento del sistema dei controlli e della vigilanza sulle attività in edilizia che venivano ancora regolamentate da d.P.R. risalenti agli anni ‘50.
In quel contesto la giurisprudenza di merito e di legittimità ritenne di poter porre questo soggetto al centro dell’intero sistema prevenzionistico e gli assegnò il ruolo di “dominus” assoluto del cantiere, con compiti e responsabilità che andavano ben oltre la sfera di garanzia voluta dalla direttiva europea stessa. Con l’avvento dello spartiacque rappresentato dalla pubblicazione del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro il ruolo garantistico del coordinatore in fase di esecuzione cominciò ad alleggerirsi a fronte di un corrispondente accrescimento di compiti e responsabilità riferite in primo luogo al committente e, in ulteriore istanza, all’impresa affidataria dei lavori a cui veniva richiesta una innovativa capacità di gestione del cantiere anche in termini di sicurezza.
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Con l’avvento di questo nuovo orientamento, anche i tribunali hanno cominciato a considerare il ruolo del coordinatore sotto una luce diversa, giungendo infine alla prima sentenza di Cassazione (n. 18149 del 13 maggio 2010, IV sezione penale) nella quale si afferma il compito di vigilanza “alta” di questo soggetto a cui, in sostanza, viene richiesto un controllo in merito allo svolgimento generale delle lavorazioni, non essendo “obbligato ad effettuare quella stringente vigilanza, momento per momento, che compete al datore di lavoro e ai suoi collaboratori”. A questa rivoluzionaria sentenza se ne sono aggiunte ulteriori tutte concordi nel sostenere questo nuovo ruolo del coordinatore della sicurezza.
Per tutti gli aggiornamenti in materia Maggioli Editore presenta la nuova edizione (la terza) de Il coordinatore per la sicurezza nel cantiere, una vera e propria guida dedicata al “nuovo” coordinatore per la sicurezza in cantiere, a seguito delle importanti evoluzioni che ha subito questa figura professionale negli ultimi 5 anni.
Il volume è destinato a tutti i tecnici che si propongono o vengono chiamati a svolgere questo rilevante incarico, suggerendo metodologie operative e linee direttive, motivate e commentate, anche con riferimento alla gestione del complesso e controverso rapporto con la committenza, con le imprese e con i lavoratori autonomi.
Nella trattazione si dedica rilevante spazio espositivo anche alle eventuali irregolarità che potrebbero caratterizzare i rapporti di lavoro esistenti in cantiere così che il Coordinatore possa riconoscere i comportamenti poco leciti.
Il coordinatore per la sicurezza nel cantiere
De Filippo Danilo G.M. , 2015, Maggioli Editore
Quando fu predisposta la prima edizione, nell’agosto 2010, il Coordinatore aveva assunto un ruolo centrale per l’intera giurisprudenza prevenzionistica riferita al settore delle costruzioni: era stato tratteggiato come un dominus assoluto del sistema antinfortunistico, divenendo...
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