Il danno da stress lavorativo è risarcibile, ma il lavoratore è tenuto ad allegare e provare il tipo di danno specificamente sofferto ed il nesso eziologico con l’inadempimento datoriale.

Da Rebecca63

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2886 del 10 Febbraio 2014 ha affermato che, in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da stress lavorativo, il lavoratore è tenuto ad allegare e provare il tipo di danno specificamente sofferto ed il nesso eziologico con l’inadempimento datoriale, non discendendo automaticamente tale danno dalla violazione del dovere datoriale e richiedendo il danno non patrimoniale una specificazione degli elementi necessari per la sua configurazione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 10 febbraio 2014, n. 2886

Teramo, 11 Febbraio 2014 Avv. Annamaria Tanzi

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