È proprio vero che un disoccupato non ha alcun diritto, sul mercato del lavoro? Essere disoccupati è una condizione che coinvolge un numero di persone sempre più crescente. Giovani, cassintegrati, esodati e disoccupati sono costretti a muoversi, per la ricerca di un lavoro, in un mercato competitivo e incerto.
Il web, negli ultimi anni, impazza di consigli per chi è alle prese con questa ricerca: i migliori siti ed app su cui cercare le offerte di lavoro, come redigere in maniera accattivante un cv, come gestire al meglio un colloquio.
Ma sono ancora rare le indicazioni su quali siano i diritti di chi cerca lavoro ed i doveri di chi seleziona. Non è vero, infatti, che chi risponde agli annunci e manda curriculum su curriculum è senza diritti, così come i selezionatori non sono privi di doveri nei confronti dei candidati. E se purtroppo non esiste un diritto alla risposta (spiegare perché un CV “non va” è compito delle Politiche Attive del Lavoro), né una vera e propria tutela contro le false offerte di lavoro chi cerca lavoro non è abbandonato al mare magnum del mercato.
Proveremo dunque nelle prossime settimane ad osservare questa tematica, analizzandola in diversi articoli e approfondendo quali siano i diritti del disoccupato in cerca di lavoro.
Capitolo 1: l'identità di chi pubblica l'inserzione.
Chi cerca lavoro ha il diritto di sapere da chi viene l’offerta. Quindi, chi offre lavoro ha il dovere di presentarsi. Ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 276/2003 – il decreto che ha attuato la Legge Biagi – un annuncio di lavoro non può mai essere pubblicato anonimamente. Qualora un'azienda non desideri rivelare la propria identità per non scoprire le proprie strategie interne potrà servirsi di un'agenzia per il lavoro. L'agenzia in questione, pur mantenendo la riservatezza sul proprio cliente, non potrà occultare la propria identità in sede di pubblicazione dell'inserzione.
Da dove deriva questo diritto? La Legge Biagi specifica che questo deriva dalla facoltà per il candidato di verificare l’identità del soggetto che pubblica l’annuncio di lavoro.
In sostanza, se l’azienda A ricerca un HR Manager, ma non desidera che l’azienda B, sua concorrente, sappia che è in cerca di un nuovo manager, potrà servirsi di un’agenzia per il lavoro.
Quest’ultima potrà genericamente scrivere nell’annuncio che il proprio cliente è alla ricerca di un Direttore Risorse Umane con determinate caratteristiche. Nel corso della selezione sarebbe comunque bene che l’agenzia rivelasse ai candidati l’identità del futuro possibile datore di lavoro.
Per difendersi da una falsa offerta di lavoro allora, il candidato potrà sentire direttamente l’azienda che pubblica l’annuncio – e, chiamata direttamente in causa, l’azienda difficilmente sosterrà l’eventuale falsità della candidatura – oppure potrà contare sulla parola dell’agenzia per il lavoro che, guadagnando proprio in funzione del numero di richieste di personale soddisfatte, non avrebbe nessun interesse a pubblicare annunci fasulli.
Ricordiamo poi che, come prevede il d.lgs. 276/2003, per assicurare ancor più efficacemente la tutela di chi cerca lavoro, sono previste multe salatissime per le aziende che violano queste norme di legge.
Carlotta Piovesan