Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, o a una quota di essa in caso di concorso con il coniuge superstite, presuppone che il richiedente, al momento della morte dell’ex coniugo, sia titolare di un assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell’art. 5 della legge predetta, non essendo sufficiente che egli versi nelle condizioni per ottenerlo, e neppure che in via di fatto, o per effetto di private convenzioni intercorse fra le parti, abbia ricevuto regolari elargizioni economiche dall’ex coniugo.
Corte di Cassazione, sez. I, 22 aprile 2013, n. 9660
Teramo, 26 Aprile 2013 Avv. Annamaria Tanzi
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