Il diritto di famiglia

Da Thewomoms2013

Care WOMOMS oggi inauguriamo la nuova Rubrica di questo interessante ed irrinunciabile Blog dedicata al Diritto di Famiglia che abbiamo intitolato LAW.

Il diritto di famiglia è una branca del diritto privato che disciplina i rapporti familiari quali la parentela e l’affinità, il matrimonio, la filiazione legittima e naturale, il regime patrimoniale della famiglia, l’adozione, la potestà dei genitori, il divorzio, la separazione e l’obbligazione degli alimenti. La sua disciplina è contenuta nel Codice Civile, nel libro primo intitolato “Delle persone e della famiglia” dal Titolo V al Titolo XIV.

 

DIRITTO DI FAMIGLIA

 

La sua normativa ha subìto nel corso degli anni numerose modifiche:

  • nel 1970 con la L. 1° dicembre 1970 n. 898 veniva introdotto il divorzio;
  • nel 1975 con la L. 19 maggio 1975 n. 151 veniva cambiata la struttura interna della famiglia con la parificazione dei coniugi nel governo della famiglia e nella potestà sui figli;
  • nel 1978 con la L. 1° agosto 1978 n. 436 e successivamente nel 1987 con la L. 6 marzo 1987 n. 74 venivano emanate due nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio;
  • nel 2001 con la L. 28 marzo 2001 n. 149 veniva riconosciuto il diritto del minore ad una famiglia;
  • nel 2001 con la L. 4 aprile 2001 n. 154 veniva emanata una legge contro la violenza all’interno della famiglia;
  • nel 2004 con la L. 19 febbraio 2004 n. 40 veniva regolamentata la procreazione medicalmente assistita;
  • nel 2006 con la L. 8 febbraio 2006 n. 54 veniva disciplinato l’affidamento condiviso dei figli di coppie separate;

 

CODICE CIVILE

 

La Costituzione della Repubblica Italiana, nel Titolo Secondo intitolato “Rapporti etico-sociali”, dispone:

  • all’art. 29 che “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”. (Principio di autonomia della famiglia e di uguaglianza fra i coniugi).
  • all’art. 30 che “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”. (Principio di tutela dei figli nati dal o fuori dal matrimonio).
  • all’art. 31 che “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.” (Obbligo a carico di entrambi i genitori al mantenimento, istruzione ed educazione dei figli ed il principio del sostegno pubblico alla mansione educativa della famiglia).

 

Nel prossimo post parlerò di Famiglia “legittima” e famiglia “di fatto”….un caro abbraccio a tutte

 

Dott.ssa Roberta Bomè

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