Il DURC non può essere autocertificato

Creato il 02 luglio 2012 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato una circolare esplicativa in merito al Durc e a tema dell’autocertificazione. Si tratta della n. 12 del 2012, in cui i tecnici della Direzione generale per l’attività ispettiva hanno fornito ulteriori spiegazioni e precisazioni riguardanti il Documento Unico di Regolarità Contributiva (vedi anche “Autocertificazione e rilascio DURC, nuovi chiarimenti dal Ministero”).

Il Durc è un certificato che attesta, contestualmente, la regolarità di una impresa nei pagamenti e adempimenti previdenziali, assistenziali, assicurativi e di tutti gli obblighi previsti per le imprese nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili.

È un documento che attesta la regolarità contributiva e può essere rilasciato solamente dagli organismi competenti. Il vantaggio deriva dal fatto che le imprese chiedono un unico documento anziché tre attestazioni, come avveniva in passato.

L’obbligo, per le imprese, è quello di dotarsi del certificato, come previsto dalle normative in tema di appalti ed edilizia; le imprese che si trovano in relazione con la pubblica amministrazione per appalti di servizi, lavori e forniture, devono certificare la regolarità contributiva.

Ai sensi dell’articolo 38 del d.lgs. 163/2006 (codice dei contratti) ogni impresa che stipuli un contratto di appalto, abbia in gestione i servizi in concessione o convenzione o esegua un’opera pubblica deve dotarsi di DURC.

Non solo, anche per l’esecuzione di opere in edilizia privata (1) la legge aveva esteso l’obbligo di presentazione del DURC, una volta individuata l’impresa esecutrice dei lavori (al momento dell’inizio dei lavori per il permesso di costruire o per la DIA, contestualmente al momento della presentazione della SCIA), per cui poteva essere presentata una dichiarazione ai sensi del d.lgs. 434/1996 modificato dal d.lgs. 251/2004 e l. 51/2005.

Ai sensi del d.lgs. 5/2012 convertito in legge 35/2012 (2) il Testo Unico della Documentazione Amministrativa, disciplinante la materia delle autocertificazioni (articolo 46) e dichiarazioni sostitutive di atto notorio (articolo 47) la materia è cambiata.

Oggi le Pubbliche Amministrazioni non possono accettare certificati dal privato e il privato non può attestare, autonomamente, di essere in regola con il pagamento di contributi, previdenziali e assistenziali. In primis perché è un dato che non conosce, essendo il DURC un documento che raccoglie dati ulteriori rispetto al pagamento eseguito dal privato, che il privato stesso non conosce; infatti  si tratta di una un’attestazione dell’Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva, ottenuta dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile; e anche perché non è una materia ammessa tra quelle auto certificabili.

Ne discende che siano le Pubbliche Amministrazioni a dover seguire  il controllo d’ufficio provvedendo ad acquisire il documento ai sensi dell’articoo 18 della l. 241/1990 (semplificazione amministrativa).

La circolare citata, uscita per ultima in ordine di tempo, che si segnala per l’opportuna lettura, dà spiegazioni sull’acquisizione d’ufficio del DURC per lavori di edilizia privata ed edilizia pubblica, e sulla validità del documento. L’acquisizione di ufficio è un obbligo e un onere.

Secondo quanto previsto dall’art.15 della legge 12 novembre 2011, n.183 recepita dalla Direttiva 22 dicembre 2011, n.14 emanata dal Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, infatti, i certificati hanno validità solo nei rapporti tra i privati e le amministrazioni non possono più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni.

Alla circolare de quo e alle circolari precedenti, si rimanda per gli adempimenti operativi.

Va sottolineato l’obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, di non acquisire certificati, pena una sanzione disciplinare prevista dal nuovo testo dell’articolo 74 del d.P.R. 445/2000.

Il Ministero è intervenuto a fronte delle numerose richieste sui presupposti e le modalità di rilascio del Durc.

In particolare la circolare affronta nel dettaglio i seguenti argomenti:
1) Il Durc per lavori pubblici e privati e acquisizione d’ufficio;
2) la sostituibilità del Durc con autocertificazione;
3) la validità del Durc;
4) la dematerializzazione e consultazione;
5) Durc e casse edili abilitate.

Detto questo, la circolare del Ministero del lavoro chiarisce che nei lavori di edilizia privata è comunque possibile, da parte dei privati, richiedere il DURC ai fini di un suo utilizzo nei rapporti tra privati.

In questi casi e in tutti i casi in cui il privato possa presentare un certificato, le Amministrazioni devono apporre, sul documento, a pena di nullità, la seguente dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di servizi pubblici”.

È necessario rendere noto agli addetti di sportello che non possono acquisire alcun certificato, a pena di una sanzione disciplinare.

Tuttavia è possibile, per l’impresa, presentare una dichiarazione in luogo del DURC per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro, stipulati con la p.a. e con le società in house, per semplificare.

Inoltre va detto che il nostro legislatore ha consentito la libera circolazione dei certificati tra le PA, consentento di escludere dal campo di applicazione della normativa a tutela del dato personale le persone giuridiche; a tale fine è possibile consultare il DURC delle imprese, secondo il disposto del d.l. 201/2011.

Gli enti abilitati al rilascio del DURC potranno rendere consultabili, online, a chiunque abbia un interesse qualificato (comprese le Casse Edili), le informazioni concernenti le richieste e i contenuti dei DURC già rilasciati.

Un breve commento: per le Amministrazioni che consideravano un dovere di controllo l’acquisizione del DURC per poter rendere efficace il titolo edilizio ancora una smentita.

Si tratta di un dovere del privato, di acquisire ed ottenere il certificato al momento di cominciare un lavoro, che si aggiunge agli altri, mentre la P.A. deve solo controllare il possesso, ma è sempre fatta salva la possibilità di controllare, sul cantiere, il possesso del certificato, che, seppure non presentato alla P.A., va, comunque, ottenuto per iniziare i lavori. Un ulteriore obbligo per il privato.

A partire dal 1° luglio 2013, l’acquisizione del DURC dovrà avvenire esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC).

Note

(1) Dall’art. 90, lett. c) D.Lgs. n. 81/2008.
(2) Art. 16 bis, co. 10, D.L. 185/2008 e art. 44 bis, D.P.R. 445/2000)


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