Il Fisco ci ripensa: Bonus Mobili solo con interventi straordinari

Creato il 10 dicembre 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

L’interpello della direzione del Veneto dell’Agenzia delle Entrate contribuisce a creare un bel caos sul Bonus Mobili e sulle tipologie di interventi edilizi che danno accesso all’agevolazione fiscale per l’acquisto degli arredi (interpello 8 novembre 2013, 907-48973/2013).

Con l’interpello dello scorso 8 novembre 2013, infatti, la direzione regionale fornisce la propria interpretazione, dichiarando che l’installazione di sistemi di allarme (interventi che, ricordiamo, la stessa Agenzia delle Entrate ha indicato espressamente come ammessi alla Detrazione 50% sulle ristrutturazioni) non da diritto a usufruire del Bonus Mobili.

In sostanza, per il Fisco della Regione Veneto sono esclusi dal Bonus Mobili gli “interventi diretti a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi agevolabili ai sensi della lettera f) dell’art. 16-bis del TUIR” (il DPR 917/1986).

In pratica, secondo questa interpretazione assolutamente restrittiva e molto opinabile, possono rientrare nella famiglia di interventi che consentono lo sfruttamento del Bonus Mobili solo quelli “pesanti” come ristrutturazioni edilizie e manutenzioni straordinarie.

E qui si apre un altro scenario agghiacciante. Alcuni Comuni, per esempio, non richiedono per il rifacimento degli impianti elettrici o del bagno (comprese le condutture) il rilascio di titoli abilitativi particolari. Seguendo l’interpretazione della Direzione regionale Veneto dell’Agenzia delle Entrate, anche questi interventi non darebbero dunque accesso al Bonus Mobili?

Francamente pare molto strano che si possa dare seguito a una lettura della norma come quella che hanno fornito i funzionari regionali del Fisco.

Secondo questa logica, infatti, sarebbe escluso dal godimento del Bonus Mobili anche chi ha eseguito interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, chi ha installato inferriate alle finestre, ecc.

Ricordiamo che già la circolare di chiarimento dell’Agenzia delle Entrate 29/E del 18 settembre scorso, aveva indicato solo alcune tipologie di interventi ammessi al Bonus Mobili, premettendo però alla lista la dizione “in sintesi” che aveva fatto pensare a un elenco esemplificativo e non tassativo.

Di parere opposto è stata la conclusione della direzione Veneto delle Entrate che ha specificato come l’inciso “in sintesi” ha il solo scopo di “indicare in forma schematica/riepilogativa quali sono gli unici interventi per i quali è possibile beneficiare della detrazione per acquisto immobili”.

Il che equivale a dire che la circolare ha circoscritto il campo di validità della norma statale che, almeno nei Paesi normali, dovrebbe avere una validità superiore a una circolare di chiarimento.

Per completezza riportiamo la parte del testo della circolare 29/E del 18 settembre 2013:

“In sintesi, la detrazione in esame (il Bonus Mobili, n.d.r.) è collegata agli interventi:

- di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;

- di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

- di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

- di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

- di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile”.

A questo punto appare doveroso un chiarimento (speriamo definitivo) da parte dei vertici nazionali dell’Agenzia delle Entrate.


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