Fonti normative e ratio del provvedimento
Gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione italiana sanciscono che la casa è un diritto elementare e inviolabile di tutti i cittadini. Tutti dovrebbero avere una casa. E quando succede, spesso, per poter comprare una casa, le famiglie devono ricorrere a mutui e finanziamenti richiesti alle banche spesso con costi di accesso, spese di istruttoria e polizze dai costi anche elevati e talvolta proibitivi.
Nella situazione economica attuale molte famiglie, nelle quali uno o entrambi gli adulti hanno perso il lavoro, si sono trovate in difficoltà per colpa dei pagamenti delle rate dei mutui per la prima casa. Per aiutarle il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto, con l’art. 2, commi 475 e successivi, della Legge n. 244 del 24 dicembre del 2007, la possibilità di beneficiare della sospensione temporanea del mutuo in corso, per poi riprendere i pagamenti appena la situazione economica familiare sarà migliorata.
Con il provvedimento n. 132 del 2010 firmato dal Ministro dell’economia e delle finanze sono state introdotte altre norme ed è stato costituito il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. In seguito, la normativa è stata ulteriormente modificata in modo consistente con l’approvazione della Legge n. 92 del 28 giugno del 2012 (entrata in vigore il 18 luglio del 2012). Di fatto questa normativa restringeva l’elenco delle situazioni nelle quali poteva essere richiesta la sospensione del mutuo, riconoscendo il diritto solamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), cessazione del rapporto di lavoro parasubordinato (rappresentanti commerciali e agenzie), nei casi di dimissioni per giusta causa (riconosciute con sentenza giudiziaria o atto transattivo bilaterale o accompagnate da lettera del datore di lavoro, per attestare e riconoscere l’effettivo motivo delle dimissioni) e in caso di morte o riconoscimento dell’invalidità civile non inferiore all’80%.
Importante è che tali situazioni devono essersi verificate in seguito alla stipulazione del contratto del mutuo e nei 3 anni precedenti alla richiesta di sospensione.
Il 22 febbraio del 2013 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Decreto Ministeriale n. 37, ha emanato il Regolamento che apporta le modifiche al decreto n.132 del 21 giugno 2010. Cominciando, dunque, dal 27 di aprile del 2013, quando questo regolamento è entrato in vigore, le persone aventi diritto, che decidono di sospendere temporaneamente il loro mutuo per la prima casa, possono farlo, inoltrando le domande a Consap (tramite le banche).
Come accedere al fondo di solidarietà
Per fare richiesta di sospensione bisogna compilare l’apposito modulo, scaricabile sul sito del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da questo link o sul portale della Consap: L’accoglimento della domanda di sospensione non comporta l’applicazione di ulteriori commissioni o spese di istruttoria e può essere concessa anche nel caso dei mutui che hanno già fruito in precedenza di altre misure di sospensione.
Il Fondo di solidarietà per i mutui sulla prima casa è stato rifinanziato dal Decreto Salva Italia, ed è in grado si sostenere i costi di tutti gli interessi maturati sul debito residuo lungo tutto il periodo di sospensione. Questo fondo è gestito dalla Consap e, oltre a garantire la sospensione dei mutui per la prima casa per le persone in grave difficoltà economica, copre anche i relativi oneri finanziari e notarili. La sospensione del mutuo può prolungarsi nel tempo, fino ad arrivare a 18 mesi e può essere richiesta per non più di 2 volte. Al termine del periodo di sospensione viene ripreso il piano di ammortamento iniziale, prolungato nel tempo con il periodo di sospensione. La cessazione della sospensione può essere richiesta in qualsiasi momento dal titolare del mutuo.
Per accedere al Fondo di solidarietà, oltre ai requisiti richiesti ai proprietari d’immobili, comprati con l’aiuto dei mutui, alcuni presupposti devono essere rispettati. La richiesta di sospensione può essere fatta solamente dal titolare del mutuo, in possesso di un contratto per l’acquisto dell’immobile in causa, non superiore a 250000 euro. È necessaria la dichiarazione ISEE che non superi il valore di 30000 euro. Queste condizioni permangono anche in caso di mutuo cointestato (devono sussistere almeno nel caso di uno dei mutuatari). Un’altra condizione necessaria è che il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della sottoscrizione della domanda di sospensione e non deve avere un ritardo del pagamento delle rate superiore ai 90 giorni.
Per beneficiare della sospensione temporanea delle rate del proprio mutuo, grazie al Fondo di solidarietà, ci sono tre fasi principali.
- La prima è a cura del richiedente, che dovrà presentare, presso gli sportelli della banca la documentazione necessaria, che include il modulo di richiesta, un documento d’identità, la dichiarazione ISEE (può essere richiesta ai vari Caf presenti sul territorio nazionale) e un documento che attesti l’effettivo diritto ad accedere alla sospensione del mutuo, che varia caso per caso:
— la lettera di licenziamento (per il lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato)
— la lettera di dimissioni (per dimissioni per giusta causa)
— il contratto di lavoro precedente (per i lavoratori subordinati assunti con contratto a tempo determinato e per quelli parasubordinati)
— certificato d’invalidità rilasciato dall’ASL (nel caso d’insorgenza di grave handicap)
— certificato di decesso (deve essere presentato dal cointestatario del mutuo o dagli eredi) - La seconda parte è a cura della banca, che provvedere ad acquisire la documentazione e verificare l’esattezza dei dati comunicati, per poi inviare tutto, in via telematica, a Consap. La domanda riceverà un numero di registrazione e, tempo 10 giorni, la banca dovrà spedire tutta la documentazione necessaria per sbrigare la pratica.
- La terza parte è a cura del Consap, il gestore del Fondo per la solidarietà per i mutui, che in 15 giorni deve dare una risposta. Indipendentemente dall’esito della risposta, la Consap comunicherà tutto alla banca (anche eventuali motivazioni in caso di respingimento) che, al suo turno, porterà tutto alla conoscenza del richiedente.
Entro quando presentare la domanda per accedere al beneficio sul mutuo
Il termine di presentazione delle domande per l’anno 2014 era il 31 marzo. Nel Piano Casa del Governo Letta sono contenuti gli ultimi provvedimenti riguardanti il Fondo di solidarietà per 2014 e 2015, che è stato rifinanziato con 20 milioni di euro per ricoprire le richieste di ciascuno dei due anni sopraindicati. Fino alla data odierna, più di 2.200 famiglie italiane hanno potuto accedere al Fondo, per riuscire a superare il difficile periodo di crisi economica.
Ci sono alcune situazioni però, che impediscono ai titolari di mutui per la prima casa di farne richiesta. È il caso di chi fruisce di agevolazioni pubbliche, chi ha come prima casa un appartamento di lusso appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e chi ha ritardato i pagamenti per un periodo superiore ai 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della richiesta di sospensione.
Dobbiamo comunque ricordare alcuni aspetti legati al Fondo di solidarietà per i mutui per la prima casa. Quando si fa la richiesta, si deve tenere conto del fatto che la sospensione del mutuo ha un costo pari agli interessi che si accumulano durante il periodo di fermo delle rate. Questi possono essere contemplati sotto la voce oneri di sospensione e dovranno essere pagati alla ripresa del piano di ammortamento, insieme al capitale residuo. Gli interessi aumentano se il mutuo in questione è a tasso fisso. Questo avviene perché gli interessi da pagare, quando si tratta di un mutuo a tasso fisso, sono calcolati aggiungendo l’IRS (Interest Rate Swap) allo spread. Al momento della ripresa dei pagamenti, oltre allo spread si dovrà pagare alla banca alche la differenza tra l’IRS attuale e quello in vigore nel momento della stipula del contratto. Nel caso del mutuo a tasso variabile, dove gli interessi sono composti da Euribor più spread, alla ripresa del piano di ammortamento dovrà essere pagato alla banca solamente lo spread. Gli interessi che il fondo di solidarietà paga sono solamente quelli relativi ai parametri di mercato. Il resto deve essere saldato dal proprietario dell’immobile. Possiamo dire, dunque, che meno rate vengono sospese, meno ci sarà da pagare alla ripresa del piano di rientro iniziale.
Tutte queste disposizioni sono misure minime obbligatorie e garantite dal governo, ma le banche hanno la libertà di scegliere la linea che ritengono migliore. Possono tranquillamente modificare i tassi d’interesse, per venire incontro al richiedente in difficoltà, possono anche allontanare l’orizzonte temporale della sospensione o proporre ulteriori agevolazioni. Le ultime rilevazioni provenienti dal mercato immobiliare evidenziano come gli italiani hanno ricominciato, anche se in maniera leggera, a richiedere mutui per acquistare immobili e questo è decisamente un buon segno.
Questa è la dimostrazione che il Fondo di solidarietà per i mutui per la prima casa, istituito dal governo e gestito dalla Consap ha funzionato e che si spera in una ripresa economica.