Il genitore di figlio naturale e l'obbligo di mantenimento
Il genitore di figlio naturale ha l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio anteriormente alla dichiarazione giudiziale di maternità o paternità naturale. L'obbligo sorge, infatti, dal momento della nascitaL'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio naturale prescinde dal riconoscimento giuridico dello status parentale: sorge dal momento della nascita.
E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, 1^ sez. civile, con la sentenza n. 26772 depositata il 13.12.2011.
Tizia, madre di Tizietta, cita in giudizio presso il Tribunale di Roma gli eredi di Caio, padre di Tizietta che aveva riconosciuto a quest'ultima, chiedendo il rimborso delle spese sostenute per il mantenimento della figlia.
Il Tribunale di Roma accoglie parzialmente la domanda, dichiarando in parte prescritto il diritto al rimborso e condannando gli eredi al pagamento della somma di Euro 9.502,80 - oltre interessi - in favore di Tizia.
Quest'ultima propone appello avverso la sentenza di primo grado. La Corte d'Appello accoglie parzialmente l'impugnativa, ritenendo che il diritto al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio può essere esercitato soltanto dal momento del riconoscimento formale di quest'ultimo o dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della filiazione naturale; è da questo momento, pertanto, che inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale.
Tizia ricorre in Cassazione. I convenuti resistono con controricorso e uno di loro anche con ricorso incidentale.
La Suprema Corte afferma che - nell'ipotesi di figlio naturale riconosciuto soltanto da uno dei genitori al momento della nascita - non viene meno l'obbligo dell'altro genitore di provvedere al suo mantenimento, nonchè di istruirlo ed educarlo già da quel momento (vedi, ex multis, Cass. civ. n. 23596 del 2006).
L'obbligo di mantenimento sorge dalla nascita perchè "è responsabilità che consegue ad una situazione ontologicamente naturale e pertanto giuridica. Il genitore che ritarda il suo doveroso riconoscimento financo al punto di far intervenire il giudice, non può allegare a suo vantaggio il ritardo stesso ".
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Tizia, ritenendo infondate le motivazioni perchè tendenti a fare riconoscere un contributo attuale al mantenimento della figlia, mentre la domanda introduttiva ha ad oggetto esclusivamente il diritto al rimborso delle spese di mantenimento sostenute. Spese di giudizio compensate.
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Roma, 7 gennaio 2012 Avv. Daniela Conte
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