Il matrimonio civile "fuori dal comune" in Umbria

Creato il 29 maggio 2013 da Sofia @WedInItaly
Anche in Umbria, come in varie regioni italiane, la percentuale di matrimoni civili sta aumentando esponenzialmente a discapito delle cerimonie religiose.
Questo è sempre più spesso dovuto al fatto che molte coppie decidono di convolare a nozze dopo un periodo di previa convivenza, durante il quale, magari concepiscono anche uno o più figli.

Al di là della retorica e di meri discorsi etico-religiosi, ciò di cui vogliamo parlarvi, da Wedding planners professionisti, è della possibilità che in moltissime coppie ci richiedono, ovvero di poter celebrare il proprio matrimonio con rito civile al di fuori di quella che è chiamata burocraticamente "casa comunale". Questa volontà sorge dall'idea di voler organizzare un evento in un'unica soluzione, che non comporti scomodi spostamenti per gli Sposi e gli invitati e che possa rappresentare un adeguato contesto anche a livello estetico  e di possibile personalizzazione, che spesso le sale comunali non possono fornire. Infatti, se è pur vero che ci sono comuni bellissimi in Italia, in particolare nelle città d'Arte, il matrimonio "in comune" risulta spesso molto più standardizzato e freddo di quello in Chiesa. Scegliere quindi una location che offra la possibilità di organizzare cerimonia e ricevimento nei propri spazi, rappresenta una soluzione davvero ottimale per molti Sposi.Sebbene la legge italiana sancisce che è impossibile, con un'anacronistico, ma molto specifico elenco di articoli, che vi riportiamo qui di seguito:Art. 106 Luogo della celebrazione
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione (94, 109).
Art. 107 Forma della celebrazioneNel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.
Art. 108 Inapponibilità di termini e condizioni
La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta ne a termine ne a condizione.
Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.
Art. 109 Celebrazione in un comune diverso
Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'art. 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'art. 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.
La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.
Art. 110 Celebrazione fuori della casa comunale
Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'art. 107.
Art. 111 Celebrazione per procura
I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.
La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.
La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.
Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.
La coabitazione, anche temporanea dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione.

Come vedete la legge è molto chiara, ma molti comuni sono riusciti ad ovviare a questo vetusto "regolamento", prendendo accordi di comune utilità con strutture ricettive di rilievo a livello storico ed artistico.
Per farvi un'idea a riguardo, da qualche anno sentiamo sempre più spesso parlare di locations alle quali è stata concessa questa deroga e ne troverete molte anche online o contattandoci direttamente.Non c'è nulla di strano in realtà e potete tranquillamente fidarvi di chi vi propone questa opzione, a patto che ci sia una documentazione atta a dimostrare che il rito celebrato in loco, abbia effettiva validità legale.Ad esempio ci sono locations, come il Borgo Colognola, a 2 passi da Perugia, che hanno ottenuto da poco questa possibilità.