Il Matrimonio Concordatario

Da Mariagraziata
Pubblicato da Mariagrazia Tarantino
                                      

 Nel diritto civile italiano, il matrimonio concordatario è il matrimonio canonico trascritto al quale lo Stato riconosce, a certe condizioni, effetti civili. Attualmente è regolato dall'art. 8 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dall'art. 4 del Protocollo addizionale che costituisce parte integrante dell'accordo.
Come per il matrimonio civile, occorre che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni da effettuarsi, oltre che presso la parrocchia degli sposi, anche presso la casa comunale secondo le
norme del codice civile e dell'ordinamento di stato civile.
Trascorsi tre giorni dal compimento del termine per le pubblicazioni,l'ufficiale di stato civile, ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio, rilascia un
certificato, in cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause che si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.SI celebra con rito religioso, in chiesa, e al termine della funzione il celebrante richiema come nel rito civile gli articoli di legge del codice civile: Art.143-144-147 C.C.Art. 143.
Diritti e doveri reciproci dei coniugi.
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.Art. 144.
Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Art. 147.
Doveri verso i figli (1)Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014*

*Il 7 febbraio 2014 è entrata in vigore infatti  la nuova formulazione dell’art. 147 del codice civile disposta dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, pubblicato sulla G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014, che è uno degli articoli che devono essere letti durante la celebrazione del matrimonio concordatario, prima della conclusione del rito liturgico. La nuova formulazione dell’art. 147 del codice civile è la seguente:
«Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis».

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