Il nuovo schema di convenzione oggi in Commissione

Creato il 07 luglio 2014 da Carteinregola @carteinregola

Oggi lunedí 7 luglio ore 12 alla Commissione urbanistica (via del Turismo 30) si parla dei nuovi schemi di convenzione per i piani di zona e  lo schema di convenzione integrativa (sul tema   erano nate molte polemiche nell’aprile scorso: vedi nostri post *)

scarica la deliberazione proposta schema convenzione RQ20140012475-022943880-RC20140013408

Queste le novità introdotte nel nuovo schema di convenzione integrativa (opere di urbanizzazione a scomputo)

-   Figura del consorzio: è una struttura di coordinamento (art. 28 L. 163/2006 e art. 16 DPR 380/2001), è soltanto un rappresentante. Le opere a scomputo può farle solo il titolare del permesso di costruire. L’obbligazione che grava sul titolare del permesso di costruire è trasformata solo oggettivamente; il soggetto obbligato non può cambiare (sarebbe cessione di contratto). Gli effetti dell’attività giuridica restano in capo agli operatori ma l’attività stessa può essere svolta dal Consorzio che li rappresenta;

-   l’obbligazione è sostitutiva e non alternativa: se non si fanno le opere, l’obbligazione non si estingue e l’Amministrazione può riscuotere le somme originariamente dovute e non pagate;

-   vincolo di simultaneità degli operatori nella realizzazione delle opere;

-   meccanismo della correlazione opere pubbliche-opere private: la realizzazione di queste ultime può partire solo dopo o comunque parallelamente l’avvio di quelle pubbliche;

-   ribassi d’asta: tornano all’Amministrazione che li destina ad opere aggiuntive e migliorative del Piano stesso;

-   costi aggiuntivi del Consorzio: sono riconoscibili fino ad un tetto massimo del 15% previa dimostrazione documentale delle spese e ricompresi nel quadro tecnico-economico.

Queste le novità introdotte negli schemi di convenzione per la cessione del diritto di proprietà e del diritto di superficie

-   la facilitazione, per le imprese e le cooperative, nei pagamenti non presentando fideiussioni ma vincolando il proprio pagamento all’atto dell’ottenimento della prima erogazione del mutuo;

-   la possibilità, per le imprese e le cooperative, di pagamento dilazionato in 10 anni con fideiussione a garanzia;

-   è stato esteso a tutte le superfici accessorie, cedute oltre quelle di standard, che il 15% del ricavato delle vendite sia versato al Comune che destinerà dette somme a servizi pubblici di quartiere;

-   l’art.12 del Disciplinare Generale sul Diritto di Superficie introduce il limite, fissato in 10 anni, per il trasferimento degli alloggi (comma 4 ). Decorso tale periodo gli alloggi possono essere alienati in base alle regole del libero mercato (commi successivi 5 e 6). Per il Diritto di Proprietà nel suo Disciplinare specifico ci riferiamo, come già nei passati schemi di convenzione, all’art.18 del DPR 380/2001 che prevede che i vincoli convenzionali siano stabiliti in anni 20.

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Schema di Convenzione: l’Assessore risponde

Pubblicato il 02/04/2014di carteinregola Carteinregola ha chiesto a un autorevole esponente degli operatori quali sono i motivi di opposizione al nuovo Schema di Convenzione per i Piani di Zona predisposto  dal Dipartimento all’Urbanistica. Ne abbiamo tratto una serie di punti  che abbiamo inoltrato all’Assessore … Continua a leggere →