Il piano di caratterizzazione: Cos’è e quando si fa ?

Creato il 12 gennaio 2015 da Deboramorano @DeboraMorano

Il piano di caratterizzazione di un sito rappresenta l’insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito.

Le attività di caratterizzazione devono essere condotte in modo da permettere la validazione dei risultati finali da parte delle Pubbliche Autorità in un quadro realistico e condiviso delle situazioni di contaminazione eventualmente emerse.

Il piano di caratterizzazione si rende necessario in seguito al superamento delle CSC (Concentrazioni Soglie di Contaminazioni) di uno o più parametri  (Tabelle 1 e 2 – Allegato 5, Parte Quarta, D.Lgs 152/2006) secondo la destinazione d’uso dell’area di interesse.

Come si avviene a conoscenza del suddetto superamento? 

Qualora si verificasse un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, o avendo individuato contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2 del D.Lgs 152/06.

Il responsabile dell’inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. In caso contrario, comunica il superamento delle CSC e fornisce la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.

Nei successivi trenta giorni, presenta quindi alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all’Allegato 2 della Parte Quarta del D.Lgs 152/06.

Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative.

L’autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

(fonte: Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale)