La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione. La soggezione ad espropriazione di un bene compreso nella comunione legale dei beni, provocando lo scioglimento di detta comunione limitatamente a quel bene, comporta che il coniuge non debitore che ha eguale contitolarità, diventa soggetto passivo dell’espropriazione in concreto operata, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato: tale sua condizione imporrà la notificazione anche al coniuge non debitore del pignoramento, come pure l’applicazione al medesimo dell’art.498, e dell’art.567 cpc, vale a dire la necessità dell’avviso ai suoi creditori iscritti personali e della documentazione c.d. ipotecaria almeno ventennale a lui relativa, al fine di non pregiudicare i diritti di terzi validamente costituiti anche da lui sul medesimo bene.
Corte di Cassazione, Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6575
Teramo, 24 Maggio 2013 Avv. Annamaria Tanzi
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