Il Preliminare può “scadere” dopo dieci anni

Creato il 29 febbraio 2012 da Maurizio Picinali @blogagenzie

Ecco un contributo dell’Avvocato Massimo Chimienti di grande interesse per il settore immobiliare e tutti coloro che hanno sottoscritto un preliminare di compravendita e non hanno ancora proceduto alla stipula dell’atto definitivo.
Prescrizione dei diritti scaturenti da contratto preliminare? Inattività delle parti per dieci anni ed estinzione del diritto alla stipula del contratto definitivo. (Cass. Civ., Sez. II, n. 14463 del 30 giugno 2011)Il contratto preliminare è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto, cioè l’obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che, ove non sia fissato un termine né in sede convenzionale, né in sede giudiziale, sia applicabile, ai sensi dell’art. 1183 c.c., la regola dell’immediato adempimento (quod sine die debetur statim debetur). Ne consegue che, a norma degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., l’inattività delle parti, protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, comporta l’estinzione del diritto medesimo per prescrizionetratto da ANAMA.it 29.02.2012