Il Presidenzialismo applicato allo “stato d’urgenza” francese

Creato il 27 novembre 2015 da Retrò Online Magazine @retr_online

Quando la Costituzione si rivela imperfetta

“Quando le istituzioni della Repubblica, l’indipendenza della Nazione, l’integrità del territorio o l’esecuzione degli impegni internazionali sono minacciati improvvisamente e in maniera grave, e il regolare funzionamento dei poteri pubblici costituzionali è interrotto, il Presidente della Repubblica – sentiti il Primo Ministro, i Presidenti delle assemblee ed il Presidente del Consiglio Costituzionale – adotta le misure richieste da tali circostanze.”

Così recita l’articolo 16 della Costituzione francese in vigore, il quale conferisce al Capo dello Stato i pieni poteri in periodo di crisi, chiamati anche “poteri eccezionali” da chi ancora non vuole ammettere la quasi-onnipotenza del Presidente della Repubblica.

Assemblea Nazionale francese – Photo credit: archer10 (Dennis) (60M Views) / Foter.com / CC BY-SA

Da due settimane la Francia trema davanti al terrorismo e all’estremismo islamico, in un’onda empatica di supporto internazionale incondizionato e di ritorno ai valori fondamentali della Repubblica: “liberté, égalité, fraternité”.

Mentre un movimento ambiguo e contradditorio di francesi-laici che “pregano per Parigi” disturba la visione pragmatica che molti avevano nei confronti dell’antica Gallia, numerosi cambiamenti giuridici sono in corso; nonostante all’estero vengano mal interpretati, di per sé nessuno scandalo è in atto.

Lo stato di emergenza e i poteri presidenziali previsti dalla Costituzione

Venerdì 13 novembre, pochi minuti prima di mezzanotte, Hollande ha dichiarato lo “stato d’urgenza”.
Il conseguente dibattito non verte solamente sulla legittimità del Presidente di auto-conferirsi i poteri eccezionali, ma anche sul fatto che ad oggi la definizione costituzionale del termine “stato d’urgenza” non sia ancora, a detta di molti, abbastanza precisa. La definizione risalente al 1995 qualifica lo “stato d’urgenza” come legittimo in caso di “pericolo immediato proveniente da gravi minacce all’ordine pubblico o avvenimenti che presentano, in quanto a natura e gravità, il carattere di calamità pubblica”.

Questa procedura prevede, come menzionato sopra, che il Presidente assuma i pieni poteri, atti ad agire in modo rapido ed efficace, in circostanze contingenti dove perdere tempo non è consentito né perdonato.
Se è pur vero che in periodo di crisi il Capo dello Stato deve poter mettere in pratica tempestivamente misure a volte drastiche ma essenziali al mantenimento dell’ordine pubblico, non bisogna altresì dimenticare che le libertà imprescindibili dello Stato democratico sono in questo modo minacciate.

In situazioni d’urgenza, in virtù dell’articolo 16, alcuni limiti alle libertà pubbliche possono essere imposti. Il Capo dello Stato può quindi attuare un copri-fuoco, bloccare la circolazione, chiudere i luoghi di ritrovo, proibire le riunioni, controllare i media, perquisire chiunque a qualunque ora, anche senza mandati del Magistrato.

La proposta di revisione costituzionale di François Hollande

Ad appena tre giorni dagli attentati, il Presidente, ritenendo di avere capacità d’azione limitate, ha proposto una revisione della Costituzione per “permettere ai poteri pubblici d’agire in maniera conforme allo Stato di diritto contro il terrorismo di guerra”.

Senato francese – Photo credit: loran / Foter.com / CC BY-ND

Tuttavia, nessuna revisione costituzionale potrebbe essere approvata durante il periodo di “stato d’urgenza”, e la proposta di Hollande, pur se presa in considerazione, non può essere messa in atto fino a che, cessata l’emergenza e la relativa assunzione dei “poteri eccezionali”, il Capo di Stato tornerà ad avere poteri ordinari.

In seguito all’abuso di autorità durante lo “stato d’urgenza” del 1961 da parte del Generale Charles de Gaulle, è stata approvata la legge costituzionale del 23 luglio 2008 proposta dal Comitato Balladur, introdotta al fine di attuare un controllo più democratico sui tempi d’applicazione dell’articolo 16. La durata dei poteri eccezionali viene quindi fissata a 30 giorni, rinnovabili una sola volta per intero, a discrezione del Consiglio Costituzionale.

Il Presidente francese ha suggerito di prendere in considerazione alcune delle proposte dello stesso Comitato Balladur, gruppo convocato dall’allora Presidente Sarkozy con lo scopo di democratizzare la quinta Repubblica, per riformare l’articolo 16 e l’articolo 36 della Costituzione, relativi rispettivamente allo “stato d’urgenza” e allo “stato d’assedio”. Hollande considera che i due articoli non siano adatti alla situazione attuale, dato che “il funzionamento regolare dei poteri pubblici non è interrotto e risulta inoltre impossibile trasferire alcuni poteri alle autorità militari”.

Oltre a ciò, mentre lo “stato d’assedio” figura nella Costituzione all’articolo 36 ed è definito da una legge, lo “stato d’urgenza” non è chiaramente definito e può essere instaurato attraverso un semplice decreto. La proposta avanzata da Hollande è dunque quella di integrare lo “stato d’urgenza” nell’articolo 36 e di imporre che sia una legge organica a definire i due regimi eccezionali e a precisarne le condizioni d’applicazione.

Il Capo dello Stato qualifica la situazione attuale come “terrorismo di guerra” e per questo motivo insiste sulla necessità delle modifiche; vuole quindi mettere in atto un “altro regime costituzionale”.

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