Il problema della rappresentanza dei tifosi nei rapporti con i Club

Creato il 04 marzo 2016 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato
Il problema della nei rapporti con i Club, è sottostimato, o meglio, non preso in considerazione nè dalle Istituzioni nè soprattutto dalle società sportive che si sono date una facile "scappatoia" per evitare il dialogo costruttivo da sempre richiesto dalla UEFA e dallo stesso Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Infatti scorrendo l'Allegato 2 alla delibera FIGC del giungo 2015 , in tema di "mansioni dello SLO" , il soggetto cioè che dovrebbe dialogare con i tifosi, si legge : "Lo SLO valuta, sulla base di requisiti concordati con il management della società, le associazioni o i gruppi di tifosi che intendono interloquire con i tesserati della società autorizzandone gli incontri". Sul concetto di rappresentanza, l'Avv. Rossetti affronta il problema nell'allegata Nota , richiamando l'attenzione sulla coerenza delle disposizioni deliberate dalla FIGC, la normativa del Codice di Giustizia sportiva, e la reale portata del " dialogo costruttivo" con i tifosi e, nel contempo, suggerendo alcune soluzioni.

A pagina 4 delle mie Note del 10 febbraio scorso dedicate all'incontro tenutosi il giorno prima presso la Prefettura di Roma relativamente alla fruibilità dello Stadio Olimpico, mi ero riservato di occuparmi, in maniera più approfondita e dettagliata, come ora mi accingo a fare, del problema della rappresentanza dei tifosi, in particolare nei rapporti con gli SLO (Supporter Liaison Officer) delle società sportive; problema, peraltro, già affrontato nel passato in più occasioni.

In via preliminare, è opportuno ricordare in che cosa consista e quali siano le funzioni principali dello SLO, nonché gli adempimenti posti a carico delle società in materia.

Lo SLO, risalente al Manuale delle licenze UEFA del 2011, è quel soggetto, dipendente o consulente della società, munito di un contratto scritto, deputato principalmente a tenere incontri periodici con i tifosi sul tema dei rapporti tra questi ultimi e le società.

Lo SLO non è soltanto una persona fisica, ma esso si articola in un vero e proprio Dipartimento, comprendente più soggetti, qualora lo richieda la numerosità dei tifosi della società.

La FIGC, nel recepire, sostanzialmente, nel 2012 quanto previsto dal suddetto Manuale UEFA, stabilì nel 31 ottobre 2012 la data ultima in cui le società avrebbero dovuto individuare i propri, rispettivi SLO.

La stessa FIGC, nel " Sistema delle licenze nazionali 2013/2014", sancì che, per ottenere la licenza necessaria alla partecipazione alla stagione 2013/2014, i Club appartenenti alla Lega Calcio di Serie A avrebbero dovuto, entro il 31 luglio 2014, depositare una scheda informativa concernente il " Delegato delle Società ai rapporti con le Tifoserie", alias SLO, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità del suddetto Delegato, stabilendo, altresì, che l'inosservanza del deposito nel termine fissato costituiva illecito disciplinare sanzionato con l'ammenda non inferiore a € 20.000.

La tenuità della sanzione e la blanda ed inconcludente attività di vigilanza circa l'osservanza di quanto sopra da parte della FIGC ha fatto sì che molte società, già riluttanti all'idea di riconoscere ai tifosi qualsiasi ruolo partecipativo alle scelte ed alle decisioni delle società stesse, per lo più controllate e gestite secondo principi e criteri autoritari vetero-padronali, non abbiano rispettato l'obbligo di istituire la figura o il Dipartimento dello SLO o lo abbiano fatto solo in maniera formale, anzi formalistica, a parte il mancato rispetto dei termini posti dalla suddetta FIGC.

Istituzione formale o, peggio, soltanto formalistica, agevolata da una scheda informativa sullo SLO, predisposta sempre dalla FIGC, limitantesi a riportare solo i dati anagrafici, i recapiti telefonici,fax e mail del Delegato, l'indicazione del suo inquadramento contrattuale, lasciando campo libero alle società di descrivere le mansioni del medesimo Delegato.

Non solo, ma a ciò va aggiunto che alle società è stato ed è consentito di potersi discrezionalmente scegliere i soggetti con i quali lo SLO o Delegato , che dir si voglia, deve dialogare.

Cosa che, come già rilevato nelle mie Note del 10 febbraio scorso, è del tutto inconcepibile ed inammissibile, essendosi così attribuito ad esse società un esclusivo potere di accreditamento dei propri interlocutori, a prescindere dal possesso da parte di questi ultimi di oggettivi requisiti di rappresentatività e rappresentanza dei tifosi e, soprattutto, di effettività dell'azione svolta in rappresentanza ed a tutela dei diritti e degli interessi collettivi degli stessi tifosi.

Non a caso, sempre nelle mie citate Note, paventavo la probabilità, per non dire la certezza, che, in questo modo, le società avrebbero avuto tutto l'interesse a creare o sostenere rappresentanze "di comodo", veri e propri " sindacatini gialli" dei tifosi.

Come si può, dunque, constatare, il problema della rappresentanza dei tifosi è di assoluta importanza ed attualità.

Al riguardo, sin dal 2012 ( cfr. mie Note dell'8 maggio 2012, consultabili sul sito www.federsupporte.it), avevo auspicato che i requisiti di rappresentanza dei tifosi fossero stabiliti richiamando, a questo fine, la soluzione di cui ad un testo di proposta di legge sul consumatore sportivo, contenuta nel libro " L'impresa sportiva come impresa di servizi : il supporter consumatore" di cui sono coautore insieme con l'amico Presidente, Alfredo Parisi, presentato ufficialmente in un Convegno tenutosi in Roma il 10 aprile 2012, presso l'Hotel Valadier.

Testo, poi, confluito in una formale proposta di legge ( Atto Camera n 3255) a firma dell'On.le Mariano Rabino di Scelta Civica per l'Italia, presentata il 27 luglio 2015 e che, attualmente, è all'esame ed all'approvazione del Parlamento ( vedasi il Comunicato Federsupporter del 19 febbraio scorso, consultabile sul sito www.federsupporter.it).

Più precisamente, tale proposta, partendo dal presupposto che il tifoso è giuridicamente qualificabile come un consumatore di un peculiare servizio, quale è quello che consiste nello spettacolo sportivo, stabilisce che tale figura può essere rappresentata sia da Associazioni con un numero di iscritti non inferiore a 500 consumatori sportivi ( per tali si intendono coloro che acquistano biglietti o abbonamenti per assistere direttamente a spettacoli sportivi o acquistano abbonamenti alle payTv per assistervi) , ovvero da Associazioni che, pur non possedendo il suddetto requisito numerico, siano a loro volta, associate o affiliate alle Associazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di quelle facenti parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti ( CNCU).

Questa soluzione si rifà, in via analogica, mutatis mutandis e con gli opportuni adattamenti, ai principi ed ai criteri sulla rappresentatività di cui al diritto, alla dottrina ed alla giurisprudenza del lavoro.

Principi e criteri che, relativamente alla rappresentanza dei lavoratori a livello aziendale, considerano necessari l'esistenza di una struttura associativa e l'effettività dell'azione sindacale, testimoniata dalla firma di accordi collettivi o, comunque, dalla partecipazione a trattative sindacali o, più in generale, dalla partecipazione alla dinamica complessiva delle relazioni industriali.

In altre parole e riassuntivamente, la rappresentatività si deve misurare sul campo.

Rappresentatività che già Federsupporter si è ampiamente conquistata, posto che essa, in aggiunta al requisito numerico di associati, è sempre e costantemente intervenuta, in tutte le competenti ed opportune sedi, in ogni occasione, in rappresentanza ed a tutela dei diritti e degli interessi collettivi dei tifosi.

A riprova di ciò, l'Associazione è stata ed è riconosciuta come stabile soggetto interlocutore dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ed è stata riconosciuta come Ente esponenziale dei suddetti diritti ed interessi da numerose Autorità giudiziarie ( TAR del Lazio, Consiglio di Stato, Tribunale di Cremona).

Da tutto quanto precede discende che l'eventuale diniego di una società a dialogare ed a confrontarsi con soggetti, come sopra qualificabili, rappresentativi dei tifosi, dovrebbe essere considerato illegittimo e, quindi, adeguatamente sanzionato sia dall'ordinamento sportivo che da quello statale.

L'eventuale diniego lederebbe , infatti, il diritto del soggetto rappresentativo dei tifosi di confrontarsi con la società, ferma restando la legittimità di quest'ultima di eventualmente opporsi alle tesi ed alle richieste portate avanti dal predetto soggetto.

Come ho precedentemente rilevato, la FIGC ha lasciato, in pratica, carta bianca alle società in ordine alla definizione dei compiti dello SLO, tuttavia, a tale figura deve applicarsi quanto previsto dal Documento messo a punto nell'aprile 2014 dalla Task Force sulla sicurezza delle manifestazioni sportive, costituita nell'ambito del Ministero dell'Interno.

Documento che, alle pagg 25-26, stabilisce che lo SLO deve " Intrattenere rapporti costanti e costruttivi con i tifosi e con rappresentanze di essi " e che ogni società dev e " prevedere sul proprio sito web una specifica sezione dedicata allo SLO o, nei casi più rilevanti dal punto di vista numerico, alla struttura SLO ( Dipartimento dei tifosi), contenente le iniziative in corso, i servizi disponibili ed i contatti da utilizzare per un dialogo costante con la società".

Dunque, lo SLO o il Dipartimento dei tifosi, deve, principalmente, e sottolineo deve, assicurare un " dialogo costante" tra la società ed i tifosi o, meglio, le rappresentanze di questi ultimi, essendo più che evidente che le società non possono dialogare con i tifosi " uti singu li".

Anche in questo caso, per tradurre in concreto il significato e la valenza di " dialogo costante ", soccorre, sempre in via analogica, il diritto del lavoro che sostanzia il dialogo fra datori di lavoro e lavoratori nei diritti di informazione e consultazione dei sindacati dei lavoratori stessi.

Laddove, per informazione, si deve intendere la trasmissione di dati e di notizie finalizzata alla conoscenza ed all'esame di questioni attinenti all'attività d'impresa e, per consultazione, ogni forma di scambio di opinioni e di confronto su tali questioni, alla luce di preventiva informazione fornita su queste ultime.

Un ostacolo al " dialogo costante " tra società e rappresentanze dei tifosi può essere costituito da alcune norme sia dell'ordinamento statale sia dell'ordinamento calcistico.

A questo proposito, già in passato ( vedasi le mie Note del 24 giugno 2013, consultabili sul sito www.federsupporter.it), ho avuto modo di rimarcare come alcune attività attribuite agli SLO potrebbero ricadere nel divieto, di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 41/2007, posto alle società di contribuire, con qualsivoglia utilità, quindi, non solo di natura economica, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi organizzati di propri sostenitori.

Nello stesso tempo,alcune attività potrebbero ricadere nel divieto posto alle società calcistiche, di cui all'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, di contribuire, anche in questo caso, con qualsivoglia utilità, alla costituzione ed al mantenimento suddetti.

Sarebbe, pertanto, necessario coordinare ed armonizzare tali divieti con l'istituzione e l'attività degli SLO, stabilendo espressamente, sia per quanto attiene all'ordinamento statale sia per quanto attiene a quello sportivo, che l'istituzione e l'attività degli SLO non rientra nei divieti di cui sopra.

Parimenti necessario sarebbe abolire la condizione, prevista dal comma 4 del succitato art. 8, del riconoscimento della personalità giuridica, posta alla possibilità per associazioni di tifosi, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza, della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta Olimpica, di stipulare con le società contratti e convenzioni aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità.

Tale condizione impedisce di fatto questa possibilità, poiché, per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, è necessario dimostrare di possedere consistenti risorse economico-patrimoniali che, per esempio, la Prefettura di Roma richiede in misura non inferiore ad almeno € 60.000.

Risorse che, qualora possedute, non sarebbero coerenti con la natura di associazioni con esclusive finalità socio-etico morali, ma che, viceversa, sarebbero coerenti con finalità commerciali e lucrative.

Da ultimo, ma non certo per importanza, rilevo che, allo scopo di poter svolgere una incisiva ed efficace attività di rappresentanza e tutela dei diritti e degli interessi dei tifosi, non basta la forza delle idee, ma è anche necessaria la forza del numero,

Anche sotto questo profilo, soccorre il parallelismo con la storia del sindacato dei lavoratori , i quali sicuramente non avrebbero potuto conseguire i risultati che hanno ottenuto se non si fossero uniti nei loro sindacati.

Ecco perché Federsupporter insiste da sempre sulla necessità che finalmente anche i tifosi comprendano l'esigenza di unirsi e di associarsi, né voglio pensare che sia un elemento ostativo o dissuasivo per associarsi a Federsupporter un contributo associativo di € 20,00 all'anno.

Si tenga presente che, per poter svolgere, con sistematicità, incisività ed efficacia, un ruolo ed un'attività di rappresentanza e tutela dei diritti e degli interessi dei tifosi, è necessario l'impiego di adeguate risorse economiche e professionali.

Risorse cui, finora, ha sopperito, con notevoli sforzi e sacrifici personali, il volontariato di coloro i quali fanno parte dell'Associazione, nonché ha sopperito il ricorso al supporto disinteressato e gratuito di amicizie professionali, acquisite per pura stima e vicinanza di ideali e di propositi.

Ed è con, credo, legittimo orgoglio e con immodestia che, spero, mi vorrà essere perdonata, che, nonostante la scarsità di risorse e la ristrettezza di mezzi disponibili, nonché la non ancora soddisfacente numerosità di associati, rivendico a Federsupporter il conseguimento di risultati impensabili ed insperati e la dimostrazione di capacità e perizia professionali, in vero, non comuni.

Avv. Massimo Rossetti


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