Il recesso del socio nella Spa - parte 3

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Proseguiamo la serie di articoli dedicati al tema del recesso del socio nella spa. Per chi avesse perso i due precedenti articoli può rileggerli qui di seguito:
- Recesso del socio nella SpA (Parte 1)
- Recesso del socio nella SpA (Parte 2)
In questo articolo parliamo della figura dell’esperto incaricato della valutazione
Per le Spa, così come per le Srl, in caso di disaccordo sul valore della partecipazione (azione) la valutazione viene effettuata entro 90 giorni tramite perizia giurata di un esperto nominato dal Tribunale, su istanza di una delle parti.
L’art 2437 ter contiene un esplicito richiamo all’art 1349.
Quest’ultimo precisa che nel caso di prestazione relativa ad un contratto e assegnata ad un terzo, salvo che le parti non vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con “equo apprezzamento”. Inoltre la valutazione stessa è impugnabile solo nel caso in cui sia manifestamente iniqua o erronea.
La dizione equo apprezzamento porta conseguentemente alla nozione di valore economico, ovvero di fair value della società delle sue azioni. L’esperto dovrà quindi tenere conto dei 3 approcci valutativi, indicati dal legislatore e menzionati in un paragrafo precedente: (1) la consistenza patrimoniale, (2) le prospettive reddituali, (3) il valore di mercato. Spetta pertanto al perito la decisione di come utilizzare i tre approcci valutativi, motivando le decisioni prese in funzione delle specifica situazione societaria dal punto di vista valutativo.
Vale infine la pena di precisare che:
•    l’esperto nominato dal Tribunale non assume la veste di CTU, opera infatti nei limiti e ambiti dell’art 2347 ter e 1349 del codice civile
•    non esiste la figura del CTP (Consulente tecnico di parte) in quanto la valutazione è effettuata dagli amministratori, può essere invece configurabile la figura di un consulente degli amministratori, che li affianchi sul piano strettamente tecnico, per definire il valore delle azioni
•    la valutazione dell’esperto nominato dal Tribunale, in caso di disaccordo fra società e socio recedente,  si sottrae ad ogni controllo nel merito delle decisioni valutative prese; le parti possono impugnarla solo dimostrando che essa sia manifestamente iniqua o erronea ovvero che l’esperto abbia agito intenzionalmente a danno di una di esse
•    alcune sentenze della Cassazione hanno indicato, in tema di arbitraggio per stabilire quando la determinazione della prestazione sia impugnabile per manifesta iniquità ai sensi art 1349, che deve farsi riferimento, in mancanza di un criterio legale, al principio desumibile dall’art 1448 ; ricorre pertanto la manifesta iniquità in presenza di una valutazione inferiore alla metà di quella equa.

Sul piano tecnico-deontologico bisogna precisare che l’esperto valutatore deve essere consapevole delle cognizioni tecniche richieste per un’attività di alta specializzazione quali è quella relativa alle valutazioni d’azienda.
Le competenze necessarie  si estendono infatti in numerose aree, quali:
(a) le analisi strategiche di settore e d’azienda, le analisi di bilancio,
(b) le previsioni economiche e finanziarie,
(c) le competenze nei mercati di borsa e finanziari,
(d) gli aspetti tecnico-metodologici dei procedimenti di valutazione,
(e) le caratteristiche delle operazioni aziendali per le quali le stime sono necessariamente richieste.
Va da se inoltre ricordare come il perito valutatore sia legato al segreto professionale sui dati e informazioni di cui viene a conoscenza.
Nel prossimo articolo affronteremo il tema della data di riferimento della valutazione.
Note sull'autore
Articolo a cura di Articoli a cura di Angelo Fiori, dottore Commercialista e revisore contabile dei conti, con esperienza professionale quarantennale in campo amministrativo, con focus principale sulla revisione contabile e sulle valutazioni d’azienda e di strumenti finanziari.

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