Il termine per accettare l’eredità é unico e decennale, indipendentemente dal titolo della chiamata. Non sono contemplati infatti nel nostro ordinamento due distinti ed autonomi diritti di accettazione dell'eredità, derivanti l'uno dalla devoluzione testamentaria e l'altro dalla legittima. Decorso il termine di dieci anni decorrente dal giorno dell'apertura della successione il relativo diritto si é definitivamente prescritto a nulla rilevando un’eventuale successivo rinvenimento di una scheda testamentaria. Un tale evento non può far decorrere nuovamente il termine decennale di prescrizione per l’accettazione dell’eredità. Nella specie la Corte ha escluso la riapertura dei termini a fronte del rinvenimento di un testamento dopo 21 anni dall'apertura della successione avvenuta con l’accertata scomparsa del de cuius.FONTE cassazzione sentenze pubblicazione 30 GENNAIO 2013