Il vincolo di inedificabilità impresso dalla fascia di rispetto stradale in sede di formazione ed approvazione del piano regolatore generale non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, poiché riguarda una generalità di beni e di soggetti ed ha una funzione di salvaguardia della circolazione.
Tutto ciò è indipendentemente dalla eventuale instaurazione di procedure espropriative e, pertanto, il vincolo in argomento non è soggetto a scadenze temporali (decadenza per il decorso quinquennio).
Così si sono espressi i Giudici di Palazzo Spada, con la sentenza n. 1095 del 13 marzo 2008, in ordine alla natura del vincolo insistente su di un’area limitrofa al nastro stradale, confermando che la decadenza vale soltanto per i vincoli finalizzati alla espropriazione, oppure che comportano la preclusione completa dell’attività edificatoria.
Ciò non può assumere il medesimo valore per quei vincoli che costituiscono espressione della attività di pianificazione della pubblica amministrazione, poiché hanno il solo effetto di imporre alla proprietà privata solo l’obbligo di conformarsi alla destinazione impressa al suolo.
E’ altresì infondato il motivo che mira a contestare la logicità e la razionalità delle scelte di pianificazione imposte della pubblica amministrazione, con riguardo agli effetti di decongestionamento sul traffico, sui parcheggi e sulla larghezza della strada.
Costituisce principio consolidato della giurisprudenza amministrativa che le scelte effettuate dall’amministrazione all’atto di adozione del piano regolatore generale costituiscono apprezzamenti di merito sottratti come tali al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnorme illogicità