Su ricorso della Cgil-conoscenza, il TAR del Lazio ha emesso una importante Sentenza, la n. 5714-2015, di annullamento della Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 2-2014 con la quale si introduceva un'interpretazione prescrittiva della norma rinovellata di cui al D.Lgs.165/01 circa l'imputazione a "permesso" dell'eventuale prescrizione medica per visite e/o esami a carattere di prevenzione. La materia deve essere rinviata alla disciplina contrattuale e non può essere disciplinata da una fonte normativa secondaria di carattere generale. Pertanto, le assenze per visite mediche, per terapie, per esami ritornano ad essere giustiificate come assenze per malattia secondo la normativa previgente