“Il patrimonio immobiliare italiano è assai ampio e diversificato. La Banca d’Italia, con riferimento alle abitazioni, ai fabbricati non residenziali e ai terreni, stima un valore della ricchezza patrimoniale pari a circa 5.600 miliardi di euro, quasi 3,6 volte il PIL italiano”. Inizia così l’”Indagine conoscitiva sul tema della tassazione degli immobili” della VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica, promossa dall’Agenzia delle Entrate.
Dal punto di vista invece strettamente patrimoniale, la recente introduzione dell’Imu ha “inteso colpire, secondo le regole proprie dell’imposizione reale, il possesso di immobili, ivi compresa l’abitazione principale e relative pertinenze. La base imponibile è determinata a partire dalla rendita catastale o dal valore venale del bene”. In relazione poi ai trasferimenti di immobili, la primaria distinzione tra trasferimento a titolo oneroso e trasferimenti a titolo gratuito si connota come prominente non tanto ai fini del reddito (“nel cui contesto le cessioni e le destinazioni a finalità estranee sono tendenzialmente allineate”) quanto in riferimento all’imposizione indiretta. Sotto il profilo, infatti, dell’imposizione indiretta il trasferimento a titolo oneroso del bene può venire a configurare, si legge nel testo, in base a differenziati termini di raffronto, tra i quali primariamente “le caratteristiche del soggetto cedente, ma anche la tipologia del bene ceduto” (come area fabbricabile, terreno agricolo, immobile abitativo o immobile strumentale), “l’applicazione dell’imposta di registro (tradizionale imposta d’atto che colpisce le cessioni effettuate dai soggetti a titolo privato) ovvero dell’Iva (imposta sui consumi applicata principalmente nel contesto dell’esercizio dell’impresa, arte o professione)”.
Tendenzialmente entrambe i tributi sono considerati come alternativi, “nel senso che laddove la cessione rientri nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (anche in regime d’esenzione) l’imposta di registro si applica in misura fissa (paria a 168 euro) quale corrispettivo del servizio di registrazione dell’atto da parte degli uffici dell’Agenzia”.
In tema invece di “erogazione dei servizi ipotecari e catastali” la tassazione dovuta comprende tasse e imposte ipotecarie, oltre che tributi speciali catastali. I dati reddituali degli immobili iscritti al catasto edilizio urbano e al catasto terreni, qui il riferimento va alle rendite per gli immobili urbani e ai redditi, dominicale e agrario, per i terreni, sono adoperati al fine di determinare le basi imponibili su cui vengono poi quantificate le imposte immobiliari. Con riferimento specifico all’Imposta Municipale Propria (IMU), “il valore della base imponibile teorica, vale a dire senza considerare le esenzioni e deduzioni di legge”, risulta pari a: 4.285 miliardi di euro per le unità immobiliari urbane e 163 miliardi di euro per i terreni agricoli. Il valore, invece, della base imponibile teorica ai fini delle imposte sui redditi, viene misurato riconsiderando il valore globale delle rendite delle unità immobiliari urbane del 5%, nonché del 70% e dell’80%, “rispettivamente, i redditi dominicali e agrari dei terreni”, essendo complessivamente pari a 40,4 miliardi di euro, ripartiti nei tre distinti settori: 37,5 miliardi di euro per le unità immobiliari urbane; 1,8 miliardi di euro per i redditi dominicali dei terreni; e 1,1 miliardi di euro per i redditi agrari dei terreni. Gli ultimi due capitoli del testo d’indagine sono poi riservati alla riforma catastale e alla necessità di nuovi, subentranti, estimi in tal senso, oltre che, più specificatamente, al disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale (A.C. 5291) approvato dalla Camera il 12 ottobre 2012, prevedente tra l’altro la riforma del sistema estimativo del catasto edilizio urbano Fonte parlamentare Senato Repubblica commissioni 5 Giugno 2013