La Ctr, Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, nella sentenza 96/8/2011 aveva asserito che la stipula di un mutuo per un importo superiore a quello di cessione dell’immobile non è prova sufficiente per contestare o rettificare la dichiarazione del soggetto venditore.
Nulla vieta, infatti, all’acquirente di negoziare mutui di importo superiore a quelli previsti per l’acquisto della casa stessa, ragion per cui una contestazione e una rettifica non può basarsi semplicemente sulla discrepanza di cifre tra mutuo e cessione dell’immobile.
Anche la Ctr di Bologna è intervenuta sull’argomento ed è giunta alle stesse conclusione della Commissione lombarda seppur attraverso un iter differente, infatti, la Commissione, ha precisato che quando la differenza tra valore dichiarato nell’atto di compravendita o in fattura e importo del mutuo non è confermata dalle dichiarazioni rese dall’acquirente, l’evasione non è validamente provata e il conseguente accertamento deve essere annullato.
Mentre le Commissioni sembrano quindi seguire tutte il medesimo ragionamento, siamo in attesa della sentenza della Corte di Cassazione che dovrà pronunciarsi in via definitiva.
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