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Il venditore di viaggi aerei deve garantire il consenso esplicito del cliente all'assicurazione per l'annullamento del viaggio

Da Avvdanielaconte

Il venditore di viaggi aerei deve garantire il consenso esplicito del cliente all'assicurazione per l'annullamento del viaggio

L'assicurazione per l'annullamento del viaggio rientra tra i "servizi opzionali"

L'assicurazione per l'annullamento del viaggio è uno dei "servizi opzionali" per chi acquista un biglietto aereo. Pertanto, il venditore deve offrire la garanzia che l'accettazione del supplemento opzionale (derivante dall'assicurazione di viaggio) risulti da un consenso esplicito del cliente
Una società tedesca commercializza biglietti aerei mediante un portale internet che essa stessa gestisce. 
Allorquando il potenziale cliente ha selezionato un determinato volo aereo per il quale intende acquistare il biglietto, sul portale compare una pagina in alto a destra dal titolo "le vostre effettive spese di viaggio". 
Nell'elenco delle voci di spesa - oltre al costo effettivo del biglietto - compaiono anche una voce denominata "tasse e diritti" e una relativa ad "assicurazione a copertura delle spese di annullamento del viaggio".
Quest'ultima spesa viene addebitata automaticamente, a meno che il cliente non decida successivamente per l'esclusione della spesa suindicata. A tal fine, nella parte bassa del portale internet è indicata una procedura con la quale il cliente deve fornire un "rifiuto esplicito" a sottoscrivere l'assicurazione.
Occorre, tuttavia, prestare molta attenzione, perchè nel momento in cui la prenotazione diventa definitiva (e non è stata effettuata la procedura di "rifiuto esplicito" sopra citata), il cliente si trova a dover pagare un importo unico, comprensivo anche dell'assicurazione per l'annullamento del viaggio.    L'Unione federale delle organizzazioni e delle associazioni di consumatori (BVV) ha ritenuto che il procedimento sopra indicato violi l'art. 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 - a norma del quale "Le tariffe aeree passeggeri e merci disponibili al pubblico comprendono le condizioni ad esse applicabili in qualsiasi forma offerte o pubblicate, anche su Internet, per i servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato. Il prezzo finale da pagare è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. Oltre all’indicazione del prezzo finale, sono specificati almeno i seguenti elementi:a) tariffa aerea passeggeri o merci;b) tasse;c) diritti aeroportuali; ed) altri diritti, tasse o supplementi connessi ad esempio alla sicurezza o ai carburanti,dove le voci di cui alle lettere b), c) e d) sono state addizionate alle tariffe aeree passeggeri e merci. I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato (“opt-in”)" - e, per questo motivo, propone un'azione giudiziaria dinanzi al Landgericht Bonn chiedendo che la società cessi di prevedere tra le voci di spesa automatiche l'assicurazione per la copertura delle spese di annullamento del viaggio, senza il consenso esplicito dell'interessato.
Il Landgericht Bonn accoglie integralmente la domanda e viene proposto appello. Il Giudice rileva che la soluzione della controversia dipenda dall'interpretazione delart. 23 Reg. n. 1008/2008 sopra citato. Pertanto, sospende il procedimento e sottopone alla Corte di Giustizia Europea la seguente questione pregiudiziale : "Se il disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento [n. 1008/2008], secondo il quale i supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato (“opt in”), si riferisca anche alle spese connesse a viaggi aerei, relative a prestazioni di terzi (nel caso di specie, l’operatore che offre un’assicurazione sull’annullamento del viaggio), le quali vengono riscosse dal venditore del viaggio nei confronti del passeggero nell’ambito del prezzo complessivo unitamente alla tariffa aerea". 
La Corte di Giustizia Europea parte dall'esame della  norma sopra citata, deducendo che"In particolare, l’articolo 23, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento n. 1008/2008 riguarda i «supplementi di prezzo opzionali», i quali non sono inevitabili, contrariamente alla tariffa passeggeri o merci e ad altri elementi costitutivi del prezzo definitivo del volo indicati all’articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, di tale regolamento. Detti supplementi di prezzo opzionali sono quindi connessi a servizi che, venendo a completare il servizio aereo stesso, non sono né obbligatori né indispensabili per il trasporto dei passeggeri o delle merci, cosicché il cliente può scegliere se accettarli o rifiutarli. È proprio perché il cliente è in grado di esercitare tale scelta che siffatti supplementi di prezzo devono essere comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione, e che essi devono esser oggetto di un esplicito consenso da parte sua, come previsto dall’articolo 23, paragrafo 1, ultima frase, di detto regolamento. Tale esigenza specifica ai supplementi di prezzo opzionali, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento n. 1008/2008, mira ad impedire che il cliente del servizio aereo sia indotto, nell’ambito della procedura di prenotazione di un volo, ad acquistare servizi complementari al volo stesso, che non sono inevitabili e indispensabili ai fini di tale volo, a meno che egli non scelga espressamente di acquistare tali servizi complementari e di pagare il supplemento di prezzo ad essi relativo. Tale esigenza corrisponde, peraltro, a quella prevista, in via generale, riguardo ai diritti dei consumatori in materia di pagamenti supplementari, dall’articolo 22 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304, pag. 64). Infatti, in conformità a detta disposizione, il professionista è obbligato, prima che il consumatore sia vincolato da un’offerta, ad ottenere il consenso espresso di quest’ultimo ad ogni pagamento supplementare rispetto alla remunerazione concordata per l’obbligazione contrattuale principale del professionista; tale consenso infatti non può essere dedotto da quest’ultimo facendo ricorso ad opzioni prestabilite che il consumatore deve respingere per evitare il pagamento supplementare". 
In sostanza, subordinare l'esclusione di una voce di spesa supplementare all'effettuazione di una procedura che porti ad un "rifiuto esplicito" (durante il procedimento di prenotazione) contrasta con l'obiettivo di tutela del contraente che si avvale dei servizi aerei, alla base della formulazione dell'art. 23 reg. 1008/2008 sopra citato. 
Per questi motivi, la 3^ Sez. della Corte di Giustizia Europea - con la sentenza del 19 luglio 2012, casua C-112/11 - ha dichiarato che "La nozione di «supplementi di prezzo opzionali», di cui all’articolo 23, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, dev’essere interpretata nel senso che include i prezzi, connessi con il viaggio aereo, di prestazioni come l’assicurazione sull’annullamento del viaggio, di cui trattasi nel procedimento principale, fornite da una parte diversa dal vettore aereo e fatturate al cliente dal venditore del viaggio unitamente alla tariffa del volo, nel contesto del prezzo complessivo".
 Roma, 03.08.2012  
Avv. Daniela Conte  Studio Legale Avv. Daniela Conte & Partners 
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