Secondo quanto si legge in un articolo de Il fatto Quotidiano, la Cassazione evidenzia la legittimità di questo tipo di controllo in quanto non ha ad oggetto l’attività lavorativa e il suo esatto adempimento, ma l’eventuale perpetrazione di comportamenti illeciti da parte del dipendente già manifestatisi in precedenza.
Ed è per questo motivo che i giudici hanno confermato il licenziamento per giusta causa di un operaio abruzzese, che aveva l’abitudine di allontanarsi dal proprio posto di lavoro per chattare sul social network, creando disagi all’azienda.
Per avere la sicurezza di queste abitudini del dipendente, il datore di lavoro aveva dato l’incarico al responsabile del personale di creare un falso account di donna su Facebook, per cogliere in flagrante l’uomo, caduto ovviamente in “trappola”.
Per i giudici, il falso profilo su Facebook, “era destinato a riscontrare e sanzionare un comportamento idoneo a ledere il patrimonio aziendale, sotto il profilo del regolare funzionamento e della sicurezza degli impianti e si è trattato di un controllo difensivo ex post sollecitato dagli episodi occorsi nei giorni precedenti, e cioè dal riscontro della violazione da parte del dipendente della disposizione aziendale che vieta l’uso del telefono cellulare e lo svolgimento di attività extralavorativa durante l’orario di servizio”.
“Anche localizzare il dipendente tramite il suo “accesso a Facebook dal cellulare” è una tecnica consentita – spiega ancora la Cassazione – “nella presumibile consapevolezza del lavoratore di poter essere localizzato attraverso il sistema di rilevazione satellitare del suo cellulare”.