L’autoreferenzialità del mondo del calcio condiziona anche il comportamento delle Autorità indipendenti.
L’inerzia, quantomeno alle conoscenze attuali, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha costretto Federsupporter, congiuntamente a Codacons, a presentare una diffida formale all’Autorità perché accerti se le società sportive si siano o meno allineate alla sentenza del TAR del Lazio ( susseguente all’ordinanza del Consiglio di Stato che aveva recepito l’iniziativa di Federsupporter) che dichiarava, nell’aprile del 2012, l’illiceità del comportamento di alcune società sportive che, per la sottoscrizione della campagna abbonamenti, avevano “inscindibilmente” legato la tessera del tifoso a carte di credito revolving emesse da banche e/o finanziarie.
In una nota predisposta dall’Avv. Rossetti, ed alla quale si rinvia ( www.federsupporter.it) si è preso lo spunto da questa vicenda che, peraltro, non può essere circoscritta al caso di specie, per approfondire le problematiche che investono gli Organi pubblici di vigilanza e di controllo.