Entra in vigore oggi 4 aprile 2013 il d.m. 20 dicembre 2012 relativo agli impianti di protezione attiva contro gli incendi, che disciplina la progettazione, la costruzione, l’installazione e le procedure di manutenzione di detti impianti.
Il decreto sugli impianti di protezione attiva contro gli incendi si applica agli impianti nuovi e a quelli già esistenti alla data del 4 aprile 2013, nel caso in cui subiscano una modifica di tipo “sostanziale” e quindi una trasformazione della tipologia di impianto e/o una aumento della sua dimensione tipica di più del 50%.
Come ha ricordato in un post di approfondimento di qualche tempo fa l’ing. Marco Torricelli, la dimensione tipica dipende dal tipo di impianto:
- per la rete di idranti si rinvia a quanto riportato dalla norma UNI 10779;
- per gli impianti di rivelazione ed allarme incendio s’intende il numero di rivelatori automatici o di punti di segnalazione manuale;
- per gli impianti di estinzione o controllo si intende il numero di erogatori;
- per gli impianti di estinzione di tipo speciale (ad esempio estinguenti gassosi, schiuma. polvere, ecc.) si intende la quantità di agente estinguente;
- per gli impianti di controllo dei fumo e dei calore si intende la superficie utile totale di evacuazione per i sistemi di evacuazione naturale e la portata volumetrica aspirata per i sistemi di evacuazione forzata.
Le disposizioni delle regole tecniche contenute nel d.m. 20 dicembre 2012 non si applicano alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti nelle attività a rischio di incidente rilevante nonché per la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti nelle attività regolamentate da specifiche normative (per i dettagli leggi il post Impianti antincendio di protezione attiva, pubblicate le regole tecniche).