La nuova imposta di bollo titoli prende forma dopo un lungo e difficile cammino iniziato a luglio 2011
L’imposta di bollo titoli, nel 2012, è pari ad una aliquota dello 0,10%, con un minimo di 34,20 euro ed un massimo di 1.200 euro su base annua. Dal 2013 l’aliquota sarà dello 0,15%, con un minimo di 34,20 euro e senza tetto massimo. L’imposta sarà applicata sul valore di
mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.
E’ stata anche chiarita la questione controversa riguardante la tassazione dei conti di deposito: anche questi verranno gravati dall’imposta perchè ritenuti strumenti di investimento.
Anche i Buoni Fruttiferi Postali sono assoggettati all’imposta di bollo titoli, che sarà calcolata e pagata alla scadenza. Sono comunque esenti i buoni con un valore di rimborso inferiore a 5.000 euro.
Confermato il bollo di 34,20 euro per libretti e conti correnti bancari e postali con giacenza media superiore a 5.000 euro.
Il susseguirsi di norme e deroghe alle norme stesse, riguardanti non solo l’imposta di bollo titoli ma anche la tassazione delle rendite finanziarie, ha creato non pochi disagi alle strutture informatiche bancarie che, essendo sostituti di imposta, devono prelevare dai conti dei clienti le imposte e versarle allo Stato. Hanno infatti dovuto aggiornare più volte i loro costosi programmi, ultimo quello per i conti di deposito, i quali inizialmente erano considerati come i conti correnti, ed infine rientranti nella tassazione degli strumenti finanziari.
Stesso discorso per l’adeguamento informatico degli uffici postali per quanto riguarda i Buoni Fruttiferi Postali, inizialmente esonerati dalla tassazione e successivamente invece assoggettati all’imposta di bollo titoli.