Ai sensi dell'art.2120 del Codice Civile, il trattamento di fine rapporto spettante al dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro o in caso di anticipazioni nel corso dello stesso, è composto da una quota capitale che viene assoggettata a tassazione separata e da una quota finanziaria che rappresenta la rivalutazione di quanto accantonato nell'apposito fondo al 31 dicembre dell'anno precedente.
Fino all'anno 2000 le due quote concorrevano entrambe alla formazione della base imponibile per la tassazione separata, dal 2001, a seguito dell'introduzione del D. Lgs. 47/2000, la quota finanziaria è soggetta annualmente a tassazione con un'aliquota pari all'11%, indipendentemente dalla corresponsione del T.F.R., ed il versamento va effettuato dal datore di lavoro in due momenti diversi: entro il 16 dicembre dell'anno in corso si versa l'acconto pari al 90% ed entro il 16 febbraio dell'anno successivo il saldo per la parte residua pari al 10%.
L'imposta sostitutiva versata va imputata in diminuzione del fondo T.F.R..
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