Imu 2013 attenzione ai nuovi conteggi

Da Maurizio Picinali @blogagenzie

La circolare n. 2/2013 del dipartimento delle Finanze conferma, anticipando l'approvazione della legge di conversione del Dl pagamenti che per calcolare l'acconto il contribuente può far riferimento alle aliquote del 2012, che vanno tuttavia applicate tenendo conto della situazione immobiliare del 2013. Gli esempi riportati nella circolare riguardano casi in cui la posizione immobiliare è variata rispetto al 2012, ma è rimasta la stessa per tutta la prima parte dell'anno in corso. Si cita, tra le altre, l'ipotesi dell'abitazione principale dell'anno scorso che è diventata immobile a disposizione quest'anno. In tale eventualità si devono applicare le aliquote 2012 relative alle seconde case e l'acconto non sarà sospeso.
Nulla viene precisato per il caso in cui il mutamento di qualità del bene sia intervenuto nel corso del 2013. Si prenda l'esempio della seconda casa del 2012 che a fine marzo 2013 sia diventata un'abitazione principale. Mutuando i medesimi criteri interpretativi proposti nella circolare, occorrerà considerare distintamente i due periodi del primo semestre 2013. Per il periodo da gennaio a marzo si ritiene che l'Imu dovrà essere calcolata in misura pari ai tre dodicesimi dell'importo che si ottiene applicando le aliquote 2012 relative alle seconde case. Questo in analogia all'ipotesi dell'immobile ceduto alla fine di marzo 2013, proposto sempre nella circolare.
Una diversa interpretazione, infatti, obbligherebbe il contribuente a versare l'Imu per l'intero primo semestre 2013 come seconda casa, con probabile insorgenza di un credito nel momento in cui la sospensione, come tutto lascia credere, dovesse trasformarsi in un'esenzione. Per il periodo da aprile a giugno, invece, l'imposta non dovrà essere versata.La conclusione potrebbe essere differente nell'ipotesi inversa, in cui l'immobile diventa seconda casa dalla fine di marzo 2012. In tale eventualità, infatti, la circostanza che la prima rata debba in ogni caso essere versata ipotizzando un periodo di possesso di dodici mesi potrebbe essere considerata prevalente. Di conseguenza, occorrerebbe calcolare la metà dell'importo derivante dall'applicazione delle aliquote 2012 relative alle seconde case. L'eccedenza di imposta così versata verrebbe interamente recuperata in sede di saldo. Vi è comunque da augurarsi che, anche con riferimento a tali fattispecie, i Comuni dimostrino molta tolleranza sotto il profilo sanzionatorio.
L'assimilazione ad immobile principale - L'altro chiarimento delle Finanze riguarda l'assimilazione all'abitazione principale. Si afferma in particolare che va considerata sia che sia stata deliberata nel 2013, ovviamente in tempo per la scadenza dell'acconto, sia se questa assimilazione sia avvenuta nel 2012 È tuttavia possibile anche un terzo caso: il Comune non ha approvato un regolamento Imu, limitandosi ad adottare una delibera, espressamente riferita al solo 2012, in cui, oltre a determinare le aliquote, ha disposto l'assimilazione. In questa eventualità, si è dell'avviso che l'assimilazione non sia più vigente e che quindi l'Imu debba essere regolarmente pagata entro il 17 giugno.fonte agenzia entrate 27 maggio 2013