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IMU e TASI 2014: nelle abitazioni in comodato paga solo il proprietario

Creato il 11 giugno 2014 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
TASI e IMU

Destreggiarsi tra le aliquote della TASI 2014 sta diventando un’impresa che è limitativo definire complessa: secondo una rilevazione effettuata da Itworking, società che fa capo al sistema Assosoftware, sarebbero oltre 95mila i differenti parametri relativi alla definizione delle aliquote emessi nel corso di quest’anno dai Comuni italiani.

Un numero aberrante che va contro ogni logica di semplificazione e di auspicabile agevolazione per quanto riguarda la possibilità per i cittadini di ottemperare ai propri doveri contributivi: l’ennesimo simbolo, la cifra metaforica che rappresenta in maniera davvero efficace il “labirinto” costituito da quell’entità temuta ed identificata sotto il nome di TASI, il tributo sui servizi indivisibili che ha sostituito di fatto l’IMU sulla prima casa.

Per una visione d’insieme sul tema delle imposte sulla casa leggi l’intervista a Magda Zanoni, senatrice del Partito Democratico e componente della  Commissione  Bilancio e Programmazione economica al Senato, sul portale Leggioggi.it.

Inoltre grandi dubbi applicativi aleggiano sul pagamento di TASI ed IMU in merito alle abitazioni date in comodato: proprio la settimana scorsa il Dipartimento delle Finanze ha emesso un utile documento contenente tutte le FAQ (le domande più gettonate) di chiarimento sulle modalità di calcolo e di pagamento del tributo sui servizi indivisibili e sull’IMU.

All’interno di questo documento sono presenti anche delucidazioni e precisazioni proprio in materia di abitazioni date in comodato: infatti per quanto riguarda l’IMU, i Comuni hanno la possibilità di assimilare all’abitazione principale la casa attribuita in comodato ai parenti in linea retta (entro il primo grado) qualora questi ultimi la utilizzino come abitazione principale. Per arrivare a ciò è necessario fare i conti con due requisiti limitativi alternativi tra loro, pertanto l’assimilazione opera solo con riferimento:

- alla quota di rendita risultante in catasto che non eccede il valore di franchigia di 500 euro;

- nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con reddito Isee inferiore a 15mila euro annui.

Nelle Faq ministeriali si afferma che la quota di 500 euro costituisce un valore di franchigia che deve tener conto anche della rendita delle pertinenze: pertanto nel caso in cui la rendita dell’abitazione sommata a quella delle eventuali pertinenze raggiunga la quota esemplificativa di 600 euro, si andrà a pagare l’IMU solo sulla cifra di 100 euro (fino a concorrenza con lo sbarramento dei 500 euro l’IMU non è dovuta), con aliquota ordinaria. È importante sottolineare come tutto l’onere del tributo vada a gravare sulle spalle del proprietario.

In caso di presenza di più proprietari invece come bisogna comportarsi? Per saperlo leggi l’articolo Rebus TASI, come calcolare l’imposta in presenza di più proprietari.

Con riferimento al secondo requisito, l’Amministrazione comunale ha la facoltà di decidere di assimilare l’abitazione ponendo come condizione l’entità del parametro Isee del nucleo familiare del comodatario (15mila euro la quota-limite): in tal caso l’IMU non è dovuta sull’intero valore dell’abitazione, a meno che quest’ultima non rientri nella categoria dei fabbricati di lusso.

Per ciò che riguarda la TASI nella fattispecie di comodato, dal documento redatto dalle Finanze emerge il fatto che l’importo del tributo deve essere pagato interamente dal proprietario, anche se ciò si pone in parziale contraddizione con il dettato normativo che pone una quota (tra il 10% e il 30%) a carica del detentore stesso (in questo caso il comodatario). Questo dubbio rimane per ora insoluto.


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