IMU e TASI: non ho pagato che faccio?

Da Pukos

Non è raro il caso di contribuenti che non abbiano versato o abbiano versato il ritardo l’IMU e la TASI in scadenza lo scorso 16 giugno 2014.

art.10 dello Statuto del contribuente, che permettono di acconto Imu/Tasi 2014 senza maggiorazioni entro un termine stabilito dai singoli Comuni.

Questo naturalmente permette una piena autonomia degli enti locali e un totale disorientamento per gli intermediari occupati a calcolare l’importo dovuto o da regolarizzare, data la necessità di passare al setaccio i siti web di ogni realtà comunale o addirittura sostenere degli oneri ulteriori nel caso i portali non fossero aggiornati.

art. 52 del D.Lgs. 446/97 lascia, comunque, una libertà ampia in tal senso. Alcuni comuni come quello di Bologna o Poggiorusco nel mantovano, hanno deciso di estenderlo sino al 31 luglio 2014 o in altri casi al 31 agosto 2014.

Il caos aumenta quando si scopre che alcuni comuni hanno rinviato il versamento della TASI, ma non dell’IMU rispetto alla data originaria del 16 giugno 2014.
A ogni modo, lo strumento del ravvedimento è comunque sempre esperibile, anche qualora il comune non abbia previsto alcuno slittamento dei termini di versamento.

Ad esempio, il comune di Cagliari ha fissato la nuova scadenza di versamento al 16 luglio 2014. Coloro che hanno provveduto al versamento entro tale data, beneficiano della sanatoria piena per sanzioni e interessi, mentre coloro che hanno versato dopo il 16 luglio o devono ancora provvedere alla regolarizzazione, lo possono fare esperendo il ravvedimento operoso, versando l’imposta maggiorata degli interessi e della sanzioni ridotte a seconda del periodo di ritardo.

Si ritiene che per il conteggio del ravvedimento, lo slittamento contemplato dal Ministero nella citata risoluzione, poi ratificato dai Comuni, non influenzi le regole già conosciute. Per aderire al ravvedimento va tenuta presente l’originaria scadenza del 16 giugno 2014.
”.

Essi possono regolarizzare il versamento entro il 30 giugno 2015, cioè entro la data di presentazione della dichiarazione riferita all’anno in cui è stata commessa la violazione. La sanzione sarà pari al 3,75% che si somma all’imposta omessa e agli interessi legali dell’1%.

Ovviamente ciò è possibile se le violazioni non sono state già constatate o non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Gli enti non commerciali – La pubblicazione del modello di dichiarazione Imu ENC, grazie al D.M. 26 giugno 2014, non elimina tutti i dubbi esistenti. L’articolo 6 del D.M. del 19.11.2012 stabilisce che gli Enc, di cui all’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992, presentano la dichiarazione indicando distintamente gli immobili:
- per i quali è dovuta l’Imu;
- e quelli per i quali l’esenzione Imu si applica in proporzione all’utilizzonon commerciale degli stessi con l’ulteriore specifica che la dichiarazione non deve essere presentata negli anni in cui non vi sono variazioni.
Per gli immobili totalmente e/o parzialmente esenti degli Enc, la dichiarazione deve essere specifica e con modello conforme a quella approvato sulla base dell’articolo91-bis, comma 3 del decreto legge 1/2012 (non si tratta del modello di cui al decreto 30 ottobre 2012).
La risoluzione Mef n.1/DF/2013 ha affermato che esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e di razionalizzare degli strumenti a disposizione degli enti locali impositori comportano la presentazione di una dichiarazione Imu relativa agli immobili degli enti non commerciali unica e riepilogativa di tutti gli elementi concernenti le diverse fattispecie.

Su tale base gli Enc non dovevano presentare la dichiarazione Imu entro il 4 febbraio 2013 (per il 2012) o entro il 30 giugno 2014 (per il 2013), ma dovevano attendere il decreto di approvazione del modello di dichiarazione.
L’art. 1, co. 719 della L. 147/2013 ha previsto che ai fini Imu gli enti non commerciali (pubblici e privati) presentano la dichiarazione in via telematica e le modalità verranno approvate con decreto del Mef. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l’anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per il 2012.
In precedenza l’art.10, co. 4, lettera a) del D.L. 35/2013, ha modificato l’art. 13, comma 12-ter del D.L. 201/2011, fissando il termine di presentazione della dichiarazione al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’Imu.
Di conseguenza la dichiarazione relativa all’anno 2013, anche per gli Enc, avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 giugno 2014, ma l’articolo 5, comma 2 del D.M. 26 giugno 2014 ha fissato la scadenza di presentazione al 30 settembre 2014 per il 2012 e il 2013.
Ma per gli Enc non è facile uscire dalle difficoltà operative e interpretative sull’adempimento in quanto:
- il termine per il versamento del saldo dell’Imu 2013 e per il primo acconto 2014 è scaduto il 16 giugno 2014 e gli Enc devono affidarsi ai Comuni per vedere loro accordato il più ampio termine del 20 agosto 2014, per evitare sanzioni ed interessi;
- l’Imu dovuta a saldo 2013 dovrebbe essere definitivamente determinata sulla base della dichiarazione espressione delle regole e principi contenuti nel D.M. 200/2012 e nella prassi intervenuta con pochissimo tempo a disposizione tenuto conto della complessità delle regole illustrate nelle istruzioni alla dichiarazione disponibili solo da pochi giorni;
- il primo acconto Imu 2014, laddove effettuato entro il 16 giugno 2014, potrebbe risultare commisurato a un valore che non è conforme al 50% dell’imposta dovuta per l’anno 2013, come invece richiesto dalla norma.

Fonte: FiscalFocus


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