IMU: riepilogo e ultimi chiarimenti

Creato il 22 maggio 2012 da Studiocassaro

Il presupposto impositivo del nuovo tributo, si spiega nella circolare del dipartimento delle Finanze, "è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. In questa nuova accezione devono quindi essere ricondotti anche i terreni incolti". In particolare il documento fornisce tutti i dettagli sulla base imponibile del tributo, sui soggetti passivi dell'imposta sulle aliquote e sulla tassazione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.
Chi paga: il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; l'ex coniuge affidatario della casa coniugale; il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. E anche il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali.
Tre rate: la prima e la seconda rata in misura ciascuna pari a un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre (il 16 settembre cade di domenica); la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.
In alternativa due rate: il contribuente può effettuare il versamento dell'Imu in due rate: la prima entro il 18 giugno, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione; la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata.
LE ALIQUOTE:
Oltre la prima casa - L'aliquota di base è pari a 0,76%. I comuni possono modificarla fino a 0,3 punti percentuali.
Prima casa - L'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è pari a 0,4%; i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali. (AGI)
Aliquote agevolate: sono riconosciute sulla casa principale, al coniuge assegnatario della ex casa coniugale e se i Comuni lo prevedono all'abitazione non locata posseduta da: anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitario; cittadini italiani residenti all'estero. Per l'estensione delle agevolazioni previste per gli anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente nulla è cambiato rispetto all'Ici.
Detrazioni 200 euro: È prevista per l'abitazione principale una detrazione pari a 200 euro. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.
Figli fino a 26 anni: La detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare 400 euro e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a 600 euro.
L'Imu vale anche per: fabbricati in cui rientrano anche i fabbricati rurali a uso sia abitativo sia strumentale; aree fabbricabili; terreni in cui rientrano sia quelli agricoli sia quelli incolti.
Taglio 50% base imponibile: scatta per i fabbricati di interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Terreni agricoli: L'Imu è applicata anche ai terreni agricoli con un'aliquota di imposta dello 0,76%. I fabbricati rurali strumentali sono assoggettati a imposta con aliquota ridotta allo 0,2% che i Comuni possono diminuire ulteriormente fino allo 0,1%.Fonte: IlSole24Ore

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