IMU terreni agricoli: il termine per pagare scade il 30 ottobre

Creato il 01 ottobre 2015 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

L’ambito disciplinare relativo all’IMU terreni agricoli si caratterizza per una molteplicità di norme che si sono affastellate nel tempo: ecco un articolo che cerca di chiarire la situazione in vista delle scadenze di fine 2015.

Scocca il prossimo 30 ottobre infatti il “gong” finale per effettuare il versamento dell’acconto dell’IMU dovuta sui terreni agricoli per l’anno 2015, senza dover sottostare al pagamento di interessi e sanzioni. Secondo quanto è stabilito dall’art. 1, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU) a decorrere dall’anno 2015, l’IMU non si applica:
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni montani classificati “totalmente montani” di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della l. 28 dicembre 2001, n. 448;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT.

Leggi anche l’articolo IMU terreni agricoli: ecco la proroga.

L’IMU risulta pertanto dovuta per le seguenti categorie:
1. I terreni classificati “non montani”;
2. I terreni ubicati nei comuni classificati “parzialmente montani” se posseduti e condotti da chi non è coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale ovvero se, sussistendo tale qualifica, manca l’iscrizione nella previdenza agricola;
3. Le aree fabbricabili.

Di fatto, l’esenzione oggettiva è riconosciuta soltanto per i terreni ubicati nei comuni montani o nelle isole minori indicati nell’allegato. L’esenzione soggettiva sussiste nel caso di iscrizione nella previdenza agricola per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali relativamente ai terreni ubicati in comuni classificati come parzialmente montani.

Per un approfondimento di qualità in materia di IMU terreni agricoli (comprensivo di regole di calcolo, detrazioni ed avvertenze particolari per i Comuni parzialmente montani) consulta l’articolo di Sergio Mogorovich sul portale Leggioggi.it.

Nel frattempo, spostando leggermente l’angolo visuale alla tassazione sugli immobili in senso più ampio, sono emerse nel dibattito le parole del vicepresidente di Bankitalia, Luigi Signorini: “Va posta attenzione al fatto che le frequenti modifiche alla fiscalità immobiliare degli ultimi anni potrebbero indurre le famiglie a non reputare lo sgravio programmato come permanente, limitando significativamente gli effetti della misura sulle scelte di consumo”.

“Si tratterebbe  – ha ulteriormente chiarito Signorini – del quinto intervento negli ultimi sette anni. In ultima analisi l’effetto dell’eliminazione della tassazione della prima casa dipende dalla misura in cui essa sarà percepita come permanente”. Un punto di vista di rilievo che segnala alcuni punti critici in materia di tassazione sugli immobili.


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