In linea con l’europa per i giocattoli sicuri

Creato il 21 marzo 2011 da Bitmag

  

   21 marzo 2010

Dal 10 marzo 2011 anche in Italia la nuova legislazione per giocare sicuri:  il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli  che abrogherà il vigente decreto legislativo 313/91.

La nuova normativa contieneobblighi di carattere generale che si applicheranno ai giocattoli dal 20 luglio 2011 e requisiti di sicurezza specifici per gli aspetti legati alla chimica che si applicheranno due anni dopo, dal 20 luglio 2013. Questa deroga è stata necessaria per dare all’industria i tempi tecnici necessari per adeguare la produzione.

PERCHE’ UN NUOVO DECRETOSULLA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI ?

Nonostante la vecchia normativa abbia garantito nel corso degli anni un buon livello di sicurezza dei giocattoli ed assicurato la libera circolazione nel territorio comunitaro, l’ innovazione tecnologica e le richieste del mercato sempre più diverse hanno reso indispensabile un adeguamento legislativo. A questo si aggiungeva una necessità di natura giuridica: l’allineamento alla nuova normativa comunitaria entrata in vigore nel gennaio 2009 che intoduceva cambiamenti importanti per la sicurezza dei prodotti importati e per la vigilanza del mercato e che imponeva ulteriori obblighi sia per gli operatori del settore che per le Autorità di controllo.

COSA C’E’ DI NUOVO?

   Innanzi tutto si è cercato di rendere più facile capire se un prodotto è o meno un giocattolo arricchendo di elementi il campo di applicazione del decreto ed allargando l’elenco dei prodotti esclusi, cioè di quei prodotti ai quali non vanno applicati i requisiti di sicurezza che, invece, sono obbligatori per i giocattoli; vengono introdotti dei riferimenti ad alcuni nuovi prodotti quali i video giochi e periferiche ed alcune nuove definizioni quali quella di giocattolo funzionale e gioco di attività.

Il progresso tecnologico che ha caratterizzato l’evoluzione del mondo del giocattolo ha imposto un intervento sui requisiti di sicurezza da rispettare affinché i giocattoli siano immessi sul mercato in modo legale. Per quanto riguarda l’utilizzo di sostanze chimiche viene introdotto l’obbligo di applicare la normativa comunitaria generale sui prodotti chimici, con particolare riguardo al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Una delle principali novità riguarda l’introduzione di norme specifiche per le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), il divieto d’uso o l’obbligo di etichettatura nei casi in cui vengano usate alcune sostanze allergizzanti e alcune fragranze, coerentemente con quanto previsto dalla normativa sui cosmetici.

Altri requisiti di sicurezza che ritroviamo nel nuovo decreto e che costituiscono un ulteriore passo in avanti ai fini della tutela dei bambini riguardano le proprietà elettriche e fisico – meccaniche.

Sono stati introdotti dei nuovi rischi per la salute e la sicurezza del bambino che non comparivano nella vecchia normativa, come il rischio di soffocamento per inalazione e per ostruzione delle vie aeree. Ad esempio, il rischio di soffocamento per inalazione di piccole parti era disciplinato solo per i giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi, mentre con il nuovo decreto queste norme vengono estese a tutti i giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, indipendentemente dall’età.

Molta attenzione è stata posta su tutta la tematica relativa alle avvertenze da apporre sul giocattolo. In particolare gli attuali obblighi di indicazioni quali la chiarezza e la leggibilità sono integrati con ulteriori precisazioni che evidenzino, laddove opportuno, talune restrizioni relative agli utilizzatori (ad esempio, l’età minima e massima e l’abilità dell’utilizzatore).

Va detto, inoltre, che il vigente decreto legislativo 313/91 non contiene disposizioni specifiche per i giocattoli contenuti nei prodotti alimentari o ad essi abbinati, con l’unica eccezione dell’obbligo di avvertenze relativamente alla presenza delle piccole parti. Con la nuova normativa si introduce un nuovo requisito che impone che i giocattoli siano separati dall’alimento mediante un opportuno imballaggio, a sua volta, rispondente a specifiche verifiche di sicurezza (la prova del cosiddetto “cilindro delle piccole parti”). Ed ancora: è introdotto il divieto di commercializzare a qualunque titolo giocattoli legati in modo indissolubile all’alimento tanto da richiedere il consumo della parte edibile per accedere al giocattolo stesso.

Ma, come detto, le novità riguardano anche la vigilanza del mercato. Le Autorità di vigilanza (Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero della Salute) possono intervenire su più fronti: dall’accedere ai locali degli operatori economici al chiedere informazioni direttamente agli Organismi notificati che rilasciano le certificazioni tecniche, ed ancora assicurare e realizzare dei sistemi di cooperazione sia a livello nazionale (Camere di Commercio, NAS, Guardia di Finanza) che internazionale, potenziando i controlli alle frontiere esterne mediante l’intervento mirato delle Dogane.

Altri aspetti innovativi riguardano la documentazione tecnica che i fabbricanti e gli importatori di giocattoli devono tenere a disposizione delle Autorità di vigilanza ai fini di controllo. Il fascicolo tecnico deve contenere, oltre alla descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, anche dati sulle sostanze chimiche forniti in apposite schede tecniche di sicurezza, per ognuno dei componenti e per tutti i materiali utilizzati nella produzione del giocattolo. La detta documentazione deve anche essere corredata dai risultati dell’analisi della eventuale pericolosità dei giocattoli, allo scopo di fornire alle Autorità di vigilanza una base affidabile per la valutazione del rischio. Sono inoltre aggiunte disposizioni che riguardano l’accreditamento degli organismi tecnici preposti alla valutazione della conformità del giocattolo e la presunzione di conformità alle norme applicabili, le procedure di notifica a livello comunitario dei suddetti organismi tecnici e quelle di notifica di prodotti che comportano rischi gravi per il consumatore (sistema di allerta rapido – RAPEX).

Dott.ssa Maria Simonetta Diamante



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