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In mancanza di prova dell’inadeguatezza del reddito, è reato l’autoriduzione dell’assegno di mantenimento

Creato il 16 febbraio 2011 da Zero39

In mancanza di prova dell’inadeguatezza del reddito, è reato l’autoriduzione dell’assegno di mantenimentoSegnalazione e nota dell’Avv. Daniela Conte, Presidente dell’Associazione “Zero39 all professional services in one network” e coordinatrice della sezione “Separazioni e divorzi”

Il versamento parziale della somma dovuta a titolo di mantenimento dei figli minori, così come stabilita in sede di separazione consensuale, integra il reato previsto dall’art. 570 (Violazione degli obblighi di assistenza familiare), 2^ comma, cod. pen., a meno che l’obbligato non dimostri la propria incapacità a far fronte al corretto adempimento dell’obbligazione posta a suo carico.

E’ questa, in sostanza, la motivazione contenuta nella sentenza n. 5752, emessa in data 15.02.2011 dalla VI Sez. Penale della Corte di Cassazione.

Tizio e Caia si separano consensualmente; Tizio si obbliga a fornire alla ex moglie e ai figli minori (privi di capacità lavorativa e reddituale) i mezzi di sussistenza, versando un assegno mensile dell’importo di Euro 416,00; tuttavia, versa una somma inferiore a quella cui è obbligato. In più, utilizza espressioni offensive nei confronti dell’ex coniuge, che presenta denuncia – querela per la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza, nonchè per il delitto di ingiuria.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE), adito in primo grado, condanna Tizio per il reato di cui all’art. 570 cod. pen. e per il delitto di ingiuria;  la decisione viene confermata dalla Corte d’Appello di Napoli.

Tizio, allora, ricorre in Cassazione, lamentando che erroneamente e senza adeguata motivazione la Corte d’Appello ha considerato irrilevanti i versamenti parziali da lui fatti in favore della ex coniuge e dei figli, atteso che si tratta comunque di una somma considerevole.

Nelle more del giudizio, Caia rimette la querela relativamente al delitto di ingiuria e quello di mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza nei suoi confronti.

In via preliminare, la Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Napoli per la parte in cui ha confermato la condanna di Tizio per i reati sopra descritti; conferma, al contrario, la medesima sentenza relativamente alla condanna per la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza ai figli minori.

I Giudici di legittimità hanno precisato che l’obbligazione gravante sul genitore nei confronti dei minori può dirsi esattamente adempiuta soltanto con la messa a disposizione dei “mezzi di sussistenza, nella qualità e nel valore fissato dal giudice e comporta, di necessità ed agli effetti dell’applicazione dei disposti normativi dell’art. 570 cpv. c.p., n.2, l’apprestamento solo ed esclusivamente di quel bene o di quel valore che il giudice della separazione o del divorzio ha ritenuto di determinare, nel dialettico confronto delle parti e nel superiore interesse del soggetto debole, oggetto di tutela privilegiata“.

Proprio per questo motivo, il genitore obbligato a fornire ai figli minori i mezzi di sussistenza in mancanza di comprovata incapacità ad adempiere non può autoridurre la somma dovuta.

Nella fattispecie sottoposta all’esame della Suprema Corte, Tizio non solo non ha correttamente adempiuto alla propria obbligazione nei confronti dei minori (dei quali è da presumere lo stato di bisogno, non avendo gli stessi capacità lavorativa e reddituale), ma non ha fornito alcuna dimostrazione della necessità di autoriduzione della somma a questi ultimi dovuta a causa di una indigenza o per altre cause di impossibilità ad adempiere interamente alla propria obbligazione, nonostante abbia con certezza una attività lavorativa stabile.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha condannato Tizio a un mese e dieci giorni di reclusione e ad Euro 67 di multa.

Roma, 16.02.2011   Avv. Daniela Conte

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