In tema di invalidità civile, la prova del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa, previsto per beneficiare dell’assegno mensile di invalidità, non può essere fornita in giudizio mediante la semplice dichiarazione dell’interessato (ancorché rilasciata con le formalità previste per le autocertificazioni), la quale può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi risultando priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 20 febbraio 2014, n. 4026
Teramo, 21 Febbraio 2014 Avv. Annamaria Tanzi
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