Lo slittamento della scadenza al 16 maggio consente quest’anno di tener conto dei minimali aggiornati già in sede di rata anticipata evitando il differimento alla regolazione del computo corretto del premio in relazione ai minimali vigenti.
Pertanto, ad integrazione di quanto comunicato con lacircolare 21/2014, i valori dei premi minimi annuali 2014 dovuti per i titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano ed associati ad imprenditore artigiano trovano applicazione anche per le posizioni artigiane in essere ai fini dell’autoliquidazione 2013/2014 e non solo per le nuove posizioni assicurative come indicato nella citata circolare.
Nota Operativa del 07 Aprile 2014
Teramo, 16 Aprile 2014 Avv. Annamaria Tanzi
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