all’11% in “regime testo unico” e al 16% in “regime danno biologico”); i familiari dei lavoratori vittime dell’amianto e della fibra “fiberfrax”, individuati ai sensi dell’art. 85 del Testo Unico, titolari di rendita a superstiti, qualora la patologia asbesto-correlata abbia avuto un ruolo nel determinismo della morte dell’assicurato. Il beneficio si configura come una prestazione aggiuntiva alla rendita percepita, che ne costituisce il presupposto, ed è erogato d’ufficio dall’INAIL, previo trasferimento dei finanziamenti previsti a carico dello Stato e l’incasso degli oneri previsti a carico delle imprese. Per l’accesso al beneficio, pertanto, non deve essere presentata alcuna istanza.
Teramo, 09 Maggio 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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