Inarcassa, scade il 31 ottobre il tempo per la dichiarazione dei redditi

Creato il 29 ottobre 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Entro il 31 ottobre 2013 (tra due giorni), Ingegneri e Architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA, le Società di professionisti e le Società d’Ingegneria devono presentare per via telematica a Inarcassa la dichiarazione obbligatoria del reddito professionale e/o del volume d’affari dell’anno 2012. È importante sottolineare il fatto che la comunicazione deve essere trasmessa comunque, anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.

Sono esonerati gli ingegneri e architetti NON iscritti a Inarcassa che per nel 2012 erano privi di partita IVA; che siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza precedente al 2012.

Da quest’anno gli iscritti, anche pensionati, possono versare un contributo soggettivo facoltativo in aggiunta a quello obbligatorio che offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l’ammontare delle prestazioni pensionistiche. Chi lo desidera, può stabilire l’importo del versamento e generare il bollettino MAV dall’apposita voce di menù su Inarcassa On line,  dopo aver presentato la Dichiarazione telematica 2012.
Inoltre, grazie alle agevolazioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione a maggio scorso, chi non abbia già richiesto entro il 30 giugno la dilazione dei contributi minimi 2013, può accedere alla rateizzazione del conguaglio contributivo, tramite l’applicazione disponibile su Inarcassa.it, sempre dopo aver presentato la Dichiarazione telematica 2012.

Il pagamento facoltativo dei contributi deve essere effettuato:
-  per gli iscritti, con il conguaglio contributivo entro il 31 dicembre;
- per i non iscritti e le società di Ingegneria, con il contributo integrativo entro il 31 agosto.

Gli iscritti che per il 2012 hanno svolto o ricevuto prestazioni in rapporto di collaborazione con altri professionisti o società in esenzione dal contributo integrativo ai sensi dell’art. 23, comma 6 dello Statuto, devono compilare i relativi elenchi (Mod. A e Mod. B). È sempre possibile correggere o integrare la dichiarazione presentando una nuova comunicazione, sempre in via telematica, tramite Inarcassa.it.

Per i professionisti deceduti la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi, i quali sono esclusi dall’obbligo dell’invio telematico: possono trasmettere il facsimile del modello cartaceo, entro dodici mesi dal decesso.


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