A) ordinaria,
B) a requisiti ridotti.
A) Per richiedere la disoccupazione ordinaria sono necessarie almeno 52 settimane di contributi conseguite negli ultimi 2 anni. Inoltre, la richiesta deve essere fatta entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e inoltrata all’Inps. Nel caso in cui la domanda venisse accettata si riceverà a casa un assegno mensile per la durata di 7/8 mesi.
B) Invece, la disoccupazione con requisiti ridotti tocca a tutti i lavoratori che non hanno diritto alla disoccupazione ordinaria, ma che abbiano comunque lavorato almeno 78 giorni nell’arco dell’anno solare. Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate (indennità di malattia, maternità e così via). La richiesta per accedere al beneficio deve essere inoltrata all’INPS tramite apposita domanda, da presentare dal 1° gennaio entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione.
Per ciò che riguarda l’importo dell’assegno si stabilisce che l’indennità giornaliera non può superare il 30% della retribuzione media giornaliera, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di € 830,77, elevato a € 998,50per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.826,07.