Oggi come oggi, restare senza lavoro perché l’azienda chiude o taglia il personale può capitare a chiunque! In questi casi, però, c’è la possibilità di avere un sostegno al reddito chiedendo l’indennità di disoccupazione, una prestazione concessa dallo Stato e pagata per mezzo dell’Inps a quei lavoratori che vengono a trovarsi senza impiego, quindi senza retribuzione, per le più svariate ragioni. Il licenziamento, prima
di tutto. Ma c’è anche la possibilità di essere sospesi per mancanza di lavoro, oppure ci si ritrova senza una busta paga per la scadenza naturale del contratto. L’indennità di disoccupazione erogata al lavoratore viene finanziata attraverso un apposito contributo versato dal datore di lavoro, il quale provvede a versarlo all’Inps. Tale quota di contributi, pagati per i lavoratori regolarmente iscritti all’Inps, serve per assicurarsi contro la perdita del lavoro e la disoccupazione, causata dall’estinzione di un rapporto di lavoro per cause non attribuibili alla volontà del lavoratore stesso. Lo Stato, fino ad oggi, ha previsto diverse forme di disoccupazione, differenziate in base al settore di lavoro e ai requisiti richiesti. Con la riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dal ministro Fornero, ci saranno delle modifiche all’intero sistema del sostegno al reddito - per esempio con l’introduzione dell’assicurazione sociale per l’impiego (Aspl) - che dovrebbe entrare a regime entro il 2017. A oggi, comunque, è prevista l’indennità ordinaria, quella ordinaria con requisiti ridotti, il trattamento speciale per l’edilizia e quello per gli operai agricoli. Analizziamo quella
ordinaria: spetta ad operai e impiegati (assunti con contratto part-time o a tempo determinato); dirigenti di qualsiasi settore privato; lavoratori a domicilio; lavoratori impiegati in attività stagionali; lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro; lavoratori con contratto di solidarietà; portieri di stabili; lavoratori assunti in Italia ed operanti all’estero; soci di cooperative. Ovviamente per poter ottenere la disoccupazione ordinaria occorre rispettare dei
requisiti: essere disoccupato ed risultare iscritto al Centro per l’impiego (CPI) competente mediante sottoscrizione della dichiarazione immediata di disponibilità sia a svolgere un’attività lavorativa sia a seguire il percorso proposto per la ricerca di una nuova occupazione. E’ necessario, inoltre, aver svolto un’attività lavorativa che abbia consentito il versamento del contributo utile ai fini della concessione della disoccupazione: ovvero almeno 2 anni prima del licenziamento. Serve, poi, avere almeno un anno di contribuzione, ossia 52 contributi settimanali versati nei 2 anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro ed essere in possesso della capacità lavorativa. Per ottenere l’indennità di disoccupazione, erogata direttamente dall’Inps al lavoratore licenziato, si deve presentare apposita domanda alla sede Inps esclusivamente tramite i servizi telematici dell’istituto previdenziale, previa registrazione e invio del codice Pin, oppure, in alternativa, ci si può rivolgere ad un Caf. La domanda - che deve essere presentata entro 68 giorni dalla data di sospensione o licenziamento per motivi che riguardano l’azienda, oppure 98 giorni in caso di licenziamento in tronco per giusta causa - va inoltrata compilando
il modulo DS21, scaricabile in formato pdf sul sito dell’Inps. Senza dimenticarsi, però, di allegare la dichiarazione resa dall’ultimo datore di lavoro che indica i periodi di impiego e le relative retribuzioni, la dichiarazione per le detrazioni d’imposta richieste e quella di responsabilità che attesti lo stato di disoccupazione, rilasciata dal Centro per l’impiego. Il periodo massimo indennizzabile con la disoccupazione ordinaria è di 8 mesi per lavoratori che non abbiano ancora compiuto 50 anni e di 12 mesi per gli altri. Il pagamento della disoccupazione, che avviene tramite bonifico bancario o postale, parte dall’ottavo giorno successivo alla sospensione o licenziamento se la domanda è stata presentata nei primi otto giorni o dal quinto giorno successivo alla data della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno ed entro i termini previsti. L’indennità, inoltre, è pari al 60% della retribuzione media lorda per 6 mesi, per poi passare al 50% per i due mesi seguenti, fino a scendere nella misura del 40% per i restanti mesi. La possibilità di ricevere il compenso legato alla disoccupazione cessa nel momento in cui si trova un altro impiego, prima degli otto o dodici mesi previsti, oppure se si diventa titolari di un trattamento pensionistico. Nel periodo, infine, in cui il disoccupato ha percepito l’indennità, viene riconosciuta d’ufficio una contribuzione figurativa. Le settimane di contributi pagati si ottengono dividendo per sette il numero dei giorni di calendario compresi tra il primo e l’ultimo giorno pagato.