Informazioni limitate in fase di selezione del personale

Creato il 27 luglio 2011 da Studiocassaro
Con provvedimento diffuso il 22 luglio 2011 il Garante della Privacy ha dichiarato l’illegittimità delle informazioni raccolte durante una procedura di selezione del personale svolta da un’azienda e che riguardavano aspetti anche intimi della sfera personale dei candidati, relativi ai rapporti affettivi, alla vita sessuale (con richieste su eventuali problemi o disturbi), condizioni di salute psico-fisica, eventuali interruzioni di gravidanza, tentativi di suicidio ed altri.
Il questionario somministrato dalla società di selezione, in particolare, conteneva una pluralità di quesiti con risposte multiple estremamente circostanziate, e che facevano riferimento  anche a vicende intime dei candidati.
Il livello di informazioni richieste è stato giudicato dal Garante tale da configurare una violazione di varie disposizioni legislative attualmente vigenti, in particolare l'art. 8, Legge n. 300/1970, il quale vieta al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione "di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose e sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini dell'attitudine professionale del lavoratore" e l'art. 10, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che vieta, tra l'altro, il trattamento dei dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo al fine di proteggere, oltre al diritto alla tutela della vita privata, la dignità della persona.

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