Il questionario somministrato dalla società di selezione, in particolare, conteneva una pluralità di quesiti con risposte multiple estremamente circostanziate, e che facevano riferimento anche a vicende intime dei candidati.
Il livello di informazioni richieste è stato giudicato dal Garante tale da configurare una violazione di varie disposizioni legislative attualmente vigenti, in particolare l'art. 8, Legge n. 300/1970, il quale vieta al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione "di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose e sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini dell'attitudine professionale del lavoratore" e l'art. 10, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che vieta, tra l'altro, il trattamento dei dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo al fine di proteggere, oltre al diritto alla tutela della vita privata, la dignità della persona.