Pertanto, con riferimento alle prestazioni di fine servizio, al personale trasferito si applicano, dalla data di assunzione in servizio presso l’amministrazione o ente di destinazione, le disposizioni vigenti per i dipendenti dello stesso ente. In particolare, dalla data dell’avvenuto trasferimento:
- cessa l’iscrizione alla gestione previdenziale dell’amministrazione o dell’ente di provenienza, ovvero cessano di essere applicabili le disposizioni vigenti, presso l’amministrazione o l’ente medesimo, in materia di indennità di anzianità o di trattamento di fine rapporto;
- in caso di iscrizione all’Inpdap dell’ente di destinazione ai fini dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, la contribuzione all’Istituto deve essere versata anche per il personale trasferito dall’ente (soppresso) di provenienza;
- l’amministrazione, l’ente o la gestione previdenziale di provenienza versa all’amministrazione, all’ente o alla gestione previdenziale competente a seguito del trasferimento stesso, l’importo lordo del trattamento di fine servizio o di fine rapporto liquidabile all’interessato alla data del trasferimento.
Teramo, 27 Giugno 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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