INPS: accertamento tecnico preventivo obbligatorio – art. 445 bis del codice di procedura civile.

Da Rebecca63

Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale numero n. 171 del 25 luglio 2011 è stato pubblicato il testo del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tra le disposizioni che riguardano l’INPS particolare interesse assume l’articolo 38 che, in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale, prevede, tra l’altro, l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio con l’introduzione dell’art. 445 bis del codice di procedura civile. Dall’applicazione della novella normativa scaturiscono per l’Istituto innovazioni importanti dell’iter procedurale relativo al contenzioso in materia di invalidità, sia civile sia pensionabile. Infatti, il nuovo articolo n.445 bis del codice di procedura civile sancisce per le controversie in materia di invalidità civile – cecità civile – sordità civile – handicap e disabilità e per quelle relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84, l’obbligatorietà dell’accertamento tecnico preventivo ai fini della verifica delle condizioni sanitarie addotte asostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio. Ne consegue che l’espletamento del suddetto accertamento diventa condizione di procedibilità della domanda medesima ai fini del riconoscimento in giudizio dei diritti in materia di invalidità. La nuova disciplina entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012, così come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 38. Con la presente circolare l’INPS illustra gli aspetti salienti della modifica normativa e fornisce le prime indicazioni per l’applicazione della stessa.

Circolare numero 168 del 30-12-2011

Teramo, 23 Febbraio 2012 Avv. Annamaria Tanzi

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