INPS: art. 1-bis D.L. 5 ottobre 2004 n. 249, convertito con modificazioni, in Legge 3 dicembre 2004, n. 291; art. 2 D.L. 28 agosto 2008 convertito, con modificazioni, in Legge 27 ottobre 2008, n. 166: estensione del trattamento di integrazione salarial...

Da Rebecca63

L’art. 1- bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291, di conversione del decreto legge 5 ottobre 2004 n. 249, ha previsto che in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale e di riduzione o trasformazione di attività, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali possa concedere, a decorrere dal 1 gennaio 2005, sulla base di specifici accordi in sede governativa, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per 24 mesi e il trattamento di mobilità di cui all’art. 7 della  legge 23 luglio 1991, n. 223, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. La legge n. 166/2008,recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazioni di grandi imprese in crisi, ha incrementato i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e mobilità previsti dalla suindicata legge 291/2004, per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi e, in riferimento alla medesima normativa, ha sostituito la parola “derivanti”, con la parola “derivate”. Il comma 4, dell’art. 8, Legge n. 160/1988 regola la fattispecie del lavoratore che svolga attività di lavoro, autonomo o subordinato, durante il periodo di integrazione salariale straordinaria. Il comma 5, della citata normativa, recita: “il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività” . Ne deriva che, nel caso di svolgimento di attività lavorativa remunerata in costanza del trattamento di integrazione salariale straordinaria, la comunicazione deve essere necessariamente preventiva e, se omessa, il beneficiario perde il diritto al trattamento fin dall’inizio della concessione. Solo in presenza di preventiva comunicazione, il lavoratore potrà godere della possibilità di cumulare, anche parzialmente, il reddito da lavoro della nuova attività lavorativa con il trattamento di integrazione salariale percepito (Circolari n. 171/1988, n. 75/2007, n. 130/2010). L’INPS ricorda, inoltre, che durante il periodo di concessione dell’integrazione salariale è opportuno che il beneficiario  comunichi la propria reperibilità. In caso di svolgimento di attività lavorativa remunerata, in costanza del trattamento di mobilità, i lavoratori hanno facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, o a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista di mobilità (art. 8, commi 6 e 7 della legge n. 223/1991), con la sospensione della relativa indennità. In caso di rioccupazione, i lavoratori beneficiari del trattamento di mobilità devono darne comunicazione alla competente Struttura territoriale dell’INPS entro 5 giorni dall’avvenuta rioccupazione. L’omissione di tale comunicazione nei termini di legge, determina la cancellazione dalle liste di mobilità e la decadenza dal diritto al trattamento con decorrenza dall’inizio della rioccupazione come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. d, legge n. 223/1991, come modificato dall’ articolo 4, comma 38, della legge n. 608/1996. Il trattamento di mobilità non è più erogabile se il beneficiario si trasferisca o si rioccupi all’estero durante il periodo di godimento dell’indennità. Si evidenzia che, ai sensi del comma 10. art. 19, legge n. 2/2009, il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), o ad un percorso di riqualificazione professionale. Il beneficiario di un trattamento di sostegno al reddito che rifiuti di sottoscrivere la DID, o di partecipare a un percorso di riqualificazione professionale, oppure un lavoro congruo ai sensi dell’art. 1 quinquies, legge 291/2004, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retribuivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di cui alla presente circolare n. 94 del 08.07.2011, sostituiscono la Circolare n. 73 dell’11 luglio 2008 e il messaggio n. 023240 del 15/09/2010.

Circolare n. 94 del 08-07-2011

Teramo, 10 Luglio 2011 Avv. Annamaria Tanzi

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