- l’azienda compila la domanda utilizzando, come di consueto, il software DIGIWEB;
- l’azienda deve presentare un’unica domanda per tutti i lavoratori interessati dall’intervento che prestino attività lavorativa presso le unità produttive ubicate nel territorio della medesima regione;
- l’azienda, nella compilazione del quadro ”A” della domanda (SR100), relativamente alla sezione riservata all’indicazione dei dati dell’UNITA’ PRODUTTIVA, inserisce la seguente specifica “APPALTI PULIZIE SCUOLE – REGIONE” seguita dall’indicazione della regione; si evidenzia, altresì, che come CAP e come Comune dell’unità produttiva devono essere indicati quelli della sede dove l’azienda ha la sua posizione contributiva, che sarà anche quella dove saranno effettuate le operazioni di conguaglio.
Queste informazioni consentiranno l’inoltro automatico delle domande alle sedi competenti alla gestione di tale procedimento.
- nella compilazione del quadro “B” deve essere indicata come data del decreto il “10/7/2014”, come numero di decreto il numero “82875”, e deve essere valorizzata la casella “CIG deroga nazionale”;
- nel quadro “C” deve essere indicato come periodo di intervento il periodo dal “1/4/2014 al 30/6/2014”; in alternativa, possono essere richiesti periodi d’intervento che siano obbligatoriamente individuati nell’arco temporale compreso tra il 1/4/2014 e il 30/6/2014.
Premesso che il decreto interministeriale in parola stabilisce che “i lavoratori (…. ) saranno sospesi a rotazione con riduzione media del 59,68% dell’orario di lavoro con picco massimo del 100%”, si evidenzia che le procedure di invio telematico della domanda tramite DiGiWEB renderanno possibile la trasmissione di domande per le quali il numero totale di ore richieste diviso il numero totale dei lavoratori interessati non superi mediamente le 23,8 ore settimanali di integrazione salariale per singola unità lavorativa. Eventuali domande già pervenute dovranno, comunque, essere ripresentate secondo le modalità previste dal richiamato messaggio. Con riferimento al requisito soggettivo “anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 90 giorni” si precisa che in tale ambito si applicano le disposizioni dell’art.8 D.L. 21/3/88 n.86 convertito con modificazioni dalla L. 160/88 e l’art.7-ter c.6 del D.L. n.5 del 10/2/2009 convertito con modificazioni dalla L. 33/2009 che ha esteso il suddetto requisito anche alle integrazioni salariali in deroga.
Messaggio numero 6214 del 22-07-2014
Teramo, 22 Luglio 2014 Avv. Annamaria Tanzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA